Il 5 marzo 2021 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 2. E’ una circolare molto attesa dagli operatori ed ha chiarito i punti di seguito indicati.
La circolare dapprima ritorna sul concetto di rete associativa ricordando i correlati riferimenti di legge:
- rete associativa, ai sensi dell’articolo 41 comma 1 lettera a) del Codice del Terzo Settore e art. 33 comma 3 lettera a) del Codice della protezione civile;
- rete associativa nazionale, ai sensi dell’articolo 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore e art. 33 comma 3 lettera b) del Codice della protezione civile.
Per ciascuna tipologia di rete individua anche l’ambito di attività:
- rete associativa, ai sensi dell’articolo 41 comma 1 lettera b) del Codice del Terzo Settore e art. 33 comma 3 lettera a) del Codice della protezione civile;
- rete associativa nazionale, ai sensi dell’articolo 41 commi 3 e, per quanto riguarda la protezione civile, 6 del Codice del Terzo Settore.
Per entrambe le tipologie di rete, le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore possono essere ricondotte alla lettera
- i, “attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale”,
- m, “servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore”
pur rimanendo nella facoltà di ciascuna rete di svolgere anche altre attività di interesse generale.
Diversi sono i punti affrontati dalla circolare.
Il primo punto riguarda la forma organizzativa delle reti e le modalità di creazione di esse per potersi definire tali ai sensi dell’articolo 41 del Codice del Terzo Settore. Le indicazioni ministeriali chiariscono che gli enti sono liberi di organizzarsi nelle forme ritenute a loro più consone. Ciò significa che non esiste un sistema di rete precostituito od uno schema al quale riferirsi ma nell’autonomia statutaria che è propria di ciascun ente potremo trovare forme di rete
- sia verticali, ossia strutturate secondo il criterio dei livelli territoriali
- sia orizzontali, ossia costituite da aggregazioni di enti di secondo livello (cioè i cui soci sono costituti non da persone fisiche bensì da soggetti collettivi.
Il secondo punto riguarda la disciplina di funzionamento ossia la possibilità di normare e riportare le regole non solo nello statuto ma in un regolamento. Il Ministero, stante la complessità organizzativa delle reti associative, ritiene che le regole possano trovarsi anche un in regolamento ma alla condizione che lo statuto preveda espressamente questa possibilità. Così facendo, nello statuto dovranno essere presenti le norme riguardanti l’organizzazione ed il funzionamento della rete le quali troveranno una ulteriore specificazione nel regolamento il quale quindi conterrà solo disposizioni attuative od integrative di quanto contenuto nello statuto. La ragione di questo è nei principi generali di gerarchia delle fonti: il regolamento è posto ad un rango inferiore rispetto allo statuto e per questa ragione non il suo contenuto non può introdurre nuovi concetti ma solo integrarli.
Un terzo punto riguarda i requisiti minimi dimensionali e di diffusione territoriale ossia per la
- rete associativa, sono necessari almeno 100 Enti del Terzo Settore o, in alternativa 20 Fondazioni del Terzo Settore, aventi sedi legali o operative territorialmente diffuse in almeno cinque regioni o province autonome
- rete associativa nazionale, sono necessari almeno 500 Enti del Terzo Settore o, in alternativa 100 Fondazioni del Terzo Settore, aventi sedi legali o operative territorialmente diffuse in almeno dieci regioni o province autonome.
I circoli, le associazioni di base, le articolazioni territoriali, concorrono alla determinazione del numero di enti associati alla rete al fine di determinare il numero minimo necessario per essere considerati rete: questo principio è espressamente valido anche per gli enti di promozione sportiva e le relative rappresentanze territoriali.
Questi limiti non valgono per le reti di Protezione Civile in quanto è necessaria non solo la previsione statutaria dell’attività ma l’iscrizione nell’Elenco nazionale della protezione civile.
Stante i limiti dimensionali citati, il Ministero non esclude tuttavia la presenza all’interno della rete di soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore: in tal caso il loro numero ovviamente non rileverà nel calcolo del numero dei soggetti appartenenti alla rete stessa.
All’atto della iscrizione al Runts, la rete dovrà indicare i soggetti appartenenti ad essa indicando i loro codici fiscali.
A sua volta, un ente che vorrà iscriversi al Runts indicando l’appartenenza ad una rete dovrà fornire un attestato di affiliazione che la rete avrà cura di averle prodotto e qualora successivamente alla iscrizione l’ente decidesse di affiliarsi ad una rete, l’ente dovrà provvedere a dare apposita comunicazione al Runts. Giova sottolineare che un ente, in base al principio di libertà associativa costituzionalmente tutelato, può aderire a più di una rete.
Un ulteriore punto riguarda l’adozione di uno statuto standard di rete ai sensi dell’articolo 45 comma 5: la sua adozione non impone gli enti aderenti alla rete di adottare questo statuto. La sua adozione è pertanto opzionale. Al contrario, qualora un ente voglia rinunciare ad avere un proprio autonomo statuto e voglia adottare lo statuto della rete, ve ne è la possibilità purché nello statuto della rete sia prevista una disciplina esaustiva del livello associativo cui l’ente corrisponde ed esso formalizzi la scelta di adozione integrale nell’assemblea dei soci opportunamente verbalizzata. Ovviamente, tale verbale unitamente allo statuto andrà depositato al Runts al momento della iscrizione.