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Decreto Sostegni: innalzati ancora i massimali degli aiuti di Stato nell'ambito del Temporary Framework e prorogate le misure per tutto il 2021

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Decreto Sostegni: innalzati ancora i massimali degli aiuti di Stato nell'ambito del Temporary Framework e prorogate le misure per tutto il 2021

lunedì, 29 marzo 2021

Al fine di allineare la base giuridica nazionale alle ultime modifiche apportate dalla Commissione Europea al “Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del covid-19” (Temporary Framework), il legislatore italiano, con l’art. 28 del Decreto Sostegni, ha prorogato le misure di aiuto per tutto il 2021 e innalzato i massimali di concessione degli aiuti di Stato.

Tenendo conto del persistere dell’incertezza economica e della necessità di fornire supporto alle imprese e ai cittadini europei colpiti dalla grave crisi dovuta alla pandemia da Coronavirus infatti la Commissione Europea è intervenuta, per la quinta volta, sul Temporary Framework, e, attraverso la Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, ha prolungato le misure previste nel Quadro temporaneo degli aiuti di Stato sino al 31 dicembre 2021 ed elevato ulteriormente le soglie massime di aiuto.


In linea, dunque, con l’ultimo emendamento della Commissione Europea, il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 ha fissato, anche nell’ambito dell’ordinamento italiano, la proroga delle misure di aiuto fino al 31.12.2021 e ha elevato le soglie di concessione degli aiuti che gli enti pubblici, quali Regioni, Comuni, Camere di Commercio e p.a., possono concedere alle imprese.

Nel caso di aiuti di importo limitato (sezione 3.1 del Temporary Framework), i massimali per singola impresa sono stati quindi più che raddoppiati rispetto alla soglia precedente, stabilendo una soglia di 1,8 milioni di euro per singola impresa (in precedenza 800.000 euro); in altri termini, 1,8 milioni di euro è adesso per un’impresa la somma massima del cumulo derivante da diverse misure di aiuto provenienti da fonti differenti; per l’impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100.000 euro) il limite massimo di cumulo degli aiuti passa a 225.000 euro, mentre a 270.000 euro in relazione all’impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro).
Si rammenta che l’aiuto può essere concesso all'impresa come contributo a fondo perduto, agevolazione fiscale, sgravio contributivo, o altre modalità, quali finanziamenti agevolati, garanzie pubbliche, o ancora contributi in conto interessi.

I massimali (quello generale di 1,8 milioni di euro fissati per tutti i settori e i 2 speciali per agricoltura, pesca e acquacoltura) innanzi indicati sono da intendersi quali limiti massimi riferiti agli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 31 dicembre 2021.


Confermata la possibilità di combinare tali aiuti con gli aiuti "de minimis" fino a 200 000 euro per impresa (fino a 30 000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 000 euro per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme "de minimis" (Regolamento UE n. 1497/2013).

Per le imprese che sono state fortemente colpite dalla crisi da COVID-19 e che abbiano subito perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi (misura 3.12 del TF) sostenuti che non sono coperti dalle entrate, secondo le modifiche previste dal Decreto Sostegni per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza 3 milioni di euro).

 

Restano comunque fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei registri nazionali di competenza e soprattutto nel RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato) come stabilito dall’art.52 della legge n.234/2012 (rna.gov.it). Ciascuna impresa interessata, consultando la propria posizione sull’RNA, può controllare la situazione personale relativamente agli aiuti di Stato ricevuti e verificare il limite di aiuto ancora disponibile sia nel quadro degli aiuti de minimis che come aiuti di Stato inquadrati nella sezione 3.1 del Temporary Framework.


L’adeguamento di ciascuna misura ai nuovi massimali previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato è soggetto a notifica in base a quanto stabilito dal paragrafo 12 della Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 di modifica del Quadro Temporaneo e resta nelle responsabilità delle amministrazioni competenti.

 

Cosa prevede in sintesi il Quadro Temporaneo della Commissione Europea

 

Per maggiore chiarezza giova ricordare che il Temporary Framework concede agli Stati membri la possibilità di fornire supporto alle imprese in termini di aiuti economici quali finanziamenti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche (da considerare al lordo di qualsiasi imposta), in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera B) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) purché ricorrano specifiche condizioni:

  1. che l’aiuto concesso alla singola impresa non superi i massimali fissati dalla Commissione Europea;
  2. che l’aiuto sia concesso entro e non oltre una certa data di scadenza stabilita dalla Commissione Europea (prorogata, dall'ultima comunicazione della Commissione, al 31 dicembre 2021).


Qualora lo Stato membro intenda adottare (notificandolo alla Commissione UE) gli aiuti concessi nel quadro del Temporary Framework, le agevolazioni concesse non si cumuleranno con gli aiuti de minimis e non dovranno rispettare i limiti fissati dalla relativa disciplina de minimis; in tal modo viene di fatto allargato il tetto massimo di aiuto che può essere concesso ad una singola impresa.

Quanto però già ricevuto dall'impresa in base alle regole del de minimis va preso in considerazione per verificare il raggiungimento del massimale previsto dal Temporary Framework.

 

Come accennato in precedenza, le modifiche apportate dal Decreto Sostegni alle misure adottate nell'ambito del regime-quadro degli aiuti di Stato, consentono alle Regioni, ad Amministrazioni pubbliche, Enti Locali e Camere di Commercio di poter prolungare fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti, di aumentare gli importi da assegnare alle imprese, rispettando i nuovi limiti, ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, con l’obiettivo di fornire maggiore sostegno all’economia ancora fortemente colpita dalle conseguenze della pandemia. Senza tale adeguamento normativo nazionale, gli enti non avrebbero potuto autonomamente prolungare gli aiuti né aumentarne i massimali.

Conversione degli strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette


Si rammenta che la Commissione concede agli Stati membri anche la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del quadro temporaneo. In linea di principio, la conversione non può superare i nuovi massimali fissati per gli aiuti di importo limitato (225 000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori). L'obiettivo è incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.


Infine, considerando che continuano a mancare in generale capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che compaiono nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, con la modifica introdotta nel mese di gennaio 2021, la Commissione UE ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 (in precedenza era fino al 30 giugno 2021) anche l'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

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