L’Ispettorato nazionale del lavoro, in data 22 marzo, ha pubblicato la nota numero 441, con la quale ha fornito dei chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili, in caso di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili. Infatti, l’art 1., ai commi 910 e 913 della L. n. 205/2017 recita “910. A far data dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche` ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e` il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche` di eta` non inferiore a sedici anni.”
913. […] “Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.”
Assume particolare rilevanza quanto disciplinato al comma 912 della medesima legge secondo cui “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.
L’Ente ci tiene a precisare che a nulla vale la dichiarazione resa dal prestatore in cui attesti di essere stato pagato in contanti in assenza dell’elemento probatorio che possa rendere tracciabile tale mezzo di pagamento.
Mezzi di pagamento ritenuti idonei
Sebbene, non venga previsto dal diritto positivo, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale, dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente o conto di pagamento ordinario,e’ ritenuto nella prassi una modalita’ di pagamento idonea ad assolvere la funzione antielusiva della norma.
In capo al datore di lavoro sussiste l’obbligo di conservare la documentazione al fine di poterlo, eventualmente esibire presso gli organi di vigilanza.
La nota, sottolinea comunque che, nei casi di dubbia corresponsione della retribuzione sara’ il personale ispettivo a valutare l’eventuale attivazione delle procedura di verifica e, se sussite la fattuispecie illecita prevista dalla norma, irrogare la sanzione.