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Meno care fino a giugno 2021 le bollette per utenze non domestiche; canone RAI ridotto per strutture ricettive, bar e locali

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Meno care fino a giugno 2021 le bollette per utenze non domestiche; canone RAI ridotto per strutture ricettive, bar e locali

mercoledì, 24 marzo 2021


Con la disposizione contenuta all’art. 6, il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2021 ed entrato in vigore nella medesima giornata, prevede una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche non domestiche con riferimento alle voci di trasporto e gestione del contatore e oneri generali di sistema.


L’art. 6 infatti contiene un’autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2021, destinata consentire che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga, con propri provvedimenti e in via transitoria, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.
Imprese, artigiani, baristi, ristoratori, professionisti, commercianti e più in generale coloro che sono titolari di contratti di fornitura di utenze elettriche non domestiche godranno quindi di un risparmio in bolletta parametrato al valore delle componenti tariffarie fisse applicate nel primo trimestre  del 2021.

La riduzione verrà applicata per i mesi di aprile, maggio, giugno 2021.
 

Inoltre, in favore di chi dispone di utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle voci trasporto e oneri generali di sistema non supererà quella che, in vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  primo trimestre del 2021, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia prelevata pari a quello effettivamente registrato  e  un  livello  di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.


La norma sostanzialmente ricalca, per le mensilità da aprile a giugno 2021, la medesima misura di aiuto di cui all’art. 30 del Decreto Rilancio e di cui all’art. 8 ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, che viene espressamente abrogato, con la differenza che, mentre la disposizione di cui all’art. 8 ter del decreto di ottobre 2020, demandava la fissazione del periodo temporale di riduzione delle tariffe per l’annualità 2021 all’Autorità di  regolazione  per energia  reti  e  ambiente   (ARERA),  l’odierna norma fissa essa stessa i limiti temporali di applicazione della riduzione delle tariffe (sebbene poi demandi sempre all’ARERA la rideterminazione degli importi fornendo i criteri cui basarsi); inoltre, mentre l’art. 8 ter consentiva di fruire della riduzione degli oneri delle bollette elettriche esclusivamente alle imprese operanti nei settori indicati dai codici ATECO riportati nell’allegato allo stesso decreto n. 137, l’art. 6 del Decreto Sostegni allarga la platea dei destinatari che riceveranno un risparmio in bolletta per le mensilità indicate (aprile, maggio, giugno 2021), riferendosi più in generale a tutti coloro che hanno contratti business o comunque diversi da quelli di natura domestica, con i fornitori di energia elettrica e non prendendo più in considerazione i codici ATECO come criteri di assegnazione dell’agevolazione.


Lo stesso articolo 6, dispone inoltre per l’anno 2021, in favore delle  strutture  ricettive  nonchè   delle attività che operano nel settore della somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti  al pubblico, una riduzione del 30% del canone di abbonamento RAI.


Si stabilisce poi che gli albergatori e coloro che hanno una partita iva nel settore della somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, i quali abbiano già provveduto al versamento del canone per l’intero prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, potranno utilizzare il 30% di quanto versato all’erario a titolo di pagamento del canone RAI, come credito d’imposta.
Tale credito di imposta non concorre alla  formazione del  reddito imponibile.
 

Su tale parte della disposizione si pone tuttavia un dubbio, non chiarito nemmeno nella Relazione Illustrativa del Decreto Sostegni. Il disposto di cui all'art. 6 comma 5 del Decreto n. 41/2021 parla espressamente di somministrazione e consumo di bevande e non di somministrazione di alimenti e bevande. La riduzione del canone RAI del 30% deve dunque potersi ritenere applicabile anche a coloro che, oltre a somministrare bevande, somministrano anche alimenti? Oppure potranno fruire della riduzione del 30% del canone RAI solo locali in cui sia prevalente l’attività di somministrazione e consumo di bevande? E quindi birrerie, caffetterie, vinerie e locali simili diversi da ristoranti e pizzerie?

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