E’ stato pubblicato in G.U. n. 67 del 18 marzo 2021, il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale da attuazione all'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.
Lavoro sportivo e d.lgs. 36/2021
In attuazione della delega di cui all'art. 5, L. n. 86/2019, il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.
Il d.lgs. 36/2021 entrerà in vigore il 2 aprile 2021, mentre si applicheranno dal 1° luglio 2022 le seguenti disposizioni:
- Lavoratore sportivo (art. 25): è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva dietro un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali. Pertanto, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c., fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Essa può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- Rapporto di lavoro subordinato sportivo (art. 26): ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
- Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici (art. 27): nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Costituisce, invece, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno;
- Direttore di gara (art. 28): il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente;
- Prestazioni sportive amatoriali (art. 29): le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti;
- Formazione dei giovani atleti e contratti di apprendistato (art. 30): per garantire ai giovani atleti una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- Controlli sanitari dei lavoratori sportivi (art. 32): l'attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.
E’ prevista, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere;
- Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori (art. 33): ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.
L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, è compito del medico competente;
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 37): ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del c.p.c., e successive modifiche. I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.