La Nota n. 3142 della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata il 4 marzo 2021 risponde alla richiesta di utilizzare le risorse finanziarie ricevute nel 2020 in un arco di tempo superiore rispetto ai canonici dodici mesi dall’erogazione del contributo.
Preliminarmente il Ministero ricorda, ai fini della rendicontazione, si applichi ancora il Dpcm 23 aprile 2010. Che prevede l’obbligo per gli enti beneficiari di redigere un apposito rendiconto ed una relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di ricezione del contributo. Gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro hanno inoltre l’obbligo di trasmettere la documentazione entro i successivi 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto.
Il Ministero inizia a rispondere spiegando che nel corso del 2020 era intervenuta una proroga simile: essa è contenuta nell’articolo 35 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) dove, per l’utilizzo dei fondi relativi al cinque per mille riferentisi alla annualità 2017, è stata concessa una proroga per utilizzare i fondi entro diciotto mesi e non i consueti dodici venendo così ad utilizzare le somme entro e non oltre il 31 ottobre 2020.
Nel 2020, per far fronte all’emergenza sanitaria tuttora in corso nel nostro Paese, il Governo con l’adozione dell’art. 156 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha anticipato l’erogazione del contributo cinque per mille relativo alle annualità 2018 e 2019 che i cittadini in quegli anni avevano di loro iniziativa deciso di devolvere con la propria firma nella loro dichiarazione dei redditi.
Ora la richiesta avanzata al Ministero risiede nel fatto che per alcune associazioni il 2020 è stato un anno dove le attività si sono contratte fino anche ad annullarsi e questa situazione ha generato l’impossibilità di spendere le somme ricevute.
Il Ministero a tale richiesta risponde negativamente in quanto la norma che prorogava a diciotto mesi l’utilizzo delle somme ricevute si riferiva soltanto alla annualità 2017 e per tale ragione non è possibile applicarla anche alle annualità successive.
Tuttavia, ricorda all’ente che ai sensi dell’articolo 12 del DPCM 23 aprile 2010 è possibile utilizzare la facoltà di accantonare le somme ricevute a titolo di contributo cinque per mille sia per il 2018 sia per il 2019 e non speso, in un apposito fondo. Tale fondo, nato per consentire di accantonare fondi per progetti pluriennali, può essere lo strumento per accantonare le somme non spese. E’ necessario però specificamente denominarlo “Accantonamento emergenza Covid-19” ed inserirlo al punto 6 del modello di rendiconto che annualmente l’associazione deve predisporre. In ogni caso, tale accantonamento dovrà essere comunque speso entro 24 mesi dal percepimento del contributo e nella annualità in cui provvederà a spenderlo, provvederà a rendicontarlo adeguatamente attraverso una relazione descrittiva che esporrà nel dettaglio le spese inserite.