E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 2 marzo 2021, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 che ha istituito il sistema BORIS (Beneficial Ownership Registers Interconnection System) mediante il quale saranno interconnessi i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea.
Il BORIS fungerà da servizio centrale di ricerca che metterà a disposizione dei paesi UE tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, desumibili dai registri nazionali, in conformità con le disposizioni della Direttiva UE 2015/849.
Con la citata Direttiva, come è noto, sono stati introdotti e modificati i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei soggetti diversi dalle persone fisiche puntando sull’auto responsabilità e sulla trasparenza. Concretamente è stato disciplinato l’obbligo di individuare il titolare effettivo oltre ad aggiornare le informazioni da inserire in uno specifico registro centrale nazionale di cui agli articoli 30 e 31 della predetta Direttiva.
In ossequio a tale prescrizione, l’articolo 21 del D. Lgs. n.231/2007 (decreto antiriciclaggio) prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, devono comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi al medesimo Registro delle imprese, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, ai fini della loro conservazione in apposita sezione.
Il Regolamento (UE) 2021/369, ai fini della concreta operatività, istituisce il sistema BORIS per interconnettere i registri centrali nazionali dei titolari effettivi e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea. Il BORIS, quindi, fungerà da servizio centrale di ricerca che metterà a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, in linea con le disposizioni della Direttiva (UE) 2015/849.
A tal fine, i registri nazionali dei titolari effettivi condivideranno, con la piattaforma centrale europea, il numero d’iscrizione nazionale, l’identificativo unico europeo“nonché il numero di registrazione della società, nel caso in cui quest’ultimo sia diverso dal numero d’iscrizione nazionale”.
Gli utenti del BORIS saranno in grado di cercare società e altri soggetti giuridici, come trust o istituti affini, utilizzando il numero d’iscrizione nazionale o il numero di registrazione della società, se diverso dal numero d’iscrizione nazionale.
Gli Stati membri potranno decidere di non indicare il numero d’iscrizione nazionale per i trust o gli istituti giuridici affini.
Nell’ambito della comunicazione e della diffusione delle informazioni attraverso il BORIS, le misure tecniche per garantire le norme minime di sicurezza informatica dovranno prevedere:
- misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni, anche con il ricorso a canali protetti;
- misure atte a garantire l’integrità dei dati durante lo scambio;
- misure atte a garantire la non disconoscibilità dell’origine del mittente e del ricevimento delle informazioni;
- misure atte a garantire che “gli episodi attinenti alla sicurezza vengano registrati conformemente alle raccomandazioni internazionali riconosciute in materia di norme di sicurezza informatica”;
- misure atte a garantire l’autenticazione e l’autorizzazione di ogni utente qualificato e misure di verifica dell’identità dei sistemi connessi al portale, alla piattaforma o ai registri all’interno del BORIS;
- laddove necessario, misure atte a proteggere da ricerche automatiche e dalla copia dei registri.
L’insieme delle informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti una società o altro soggetto giuridico o trust o tipo affine, definito “record sulla titolarità effettiva”, dovrà includere i dati concernenti il profilo del soggetto o istituto interessato e il titolare effettivo.
In relazione a una società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, i dati del profilo comprenderanno informazioni sul nome, sulla forma giuridica, sull’indirizzo di registrazione e sul numero d’iscrizione nazionale.
Ogni Stato membro ha la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie, fornendo dati aggiuntivi.
Il Regolamento in esame entra in vigore il 22 marzo 2021 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea)