La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato, in data 12 febbraio 2021, il Documento “La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti”, rivolto ai Dottori Commercialisti, riguardante la tutela da assicurare ai soggetti che segnalano le violazioni di cui siano venuti a conoscenza, ai sensi della Legge n.179/2017 (che disciplina il c.d. whistleblowing).
Come è noto, la citata legge obbliga enti pubblici e privati ad attuare procedure specifiche e “canali dedicati” che consentano, a coloro che intendano farlo, di segnalare irregolarità e illeciti anche di natura penale, garantendo la riservatezza della loro identità.
Peraltro, al fine di evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione, sono state previste specifiche misure, quali la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nonché una serie di sanzioni applicabili nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori.
Il Documento emanato dalla FNC espone, preliminarmente, un sintetico riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing e sull’integrazione di tale istituto con altre normative di settore, quali quella bancaria, finanziaria assicurativa e antiriciclaggio.
In particolare, vengono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo, del responsabile per la prevenzione della corruzione e dell’organismo di vigilanza.
In tale contesto si suggerisce che il whistleblowing deve inserirsi nel sistema complessivo delle procedure eventualmente già esistenti, al fine di non incorrere in duplicazioni o sovrapposizioni e per evitare la presenza di un numero eccessivo di procedure.
Il whistleblowing è anche disciplinato nell’ambito della normativa di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Infatti, l’articolo 48 del decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007, modificato ed integrato dal D.Lgs. 90/2017) impone ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (quindi anche ai professionisti) di adottare procedure per consentire la segnalazione, da parte di dipendenti o di soggetti assimilati, di violazioni “potenziali o effettive” delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
La citata norma stabilisce che tali procedure devono essere in grado di garantire:
- la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.
Ovviamente le segnalazioni effettuate nel rispetto di tali procedure non costituiscono, di per sé, violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra il segnalante e il soggetto obbligato.
Con riferimento all’identità del segnalante, sempre l’articolo 48 dispone che la stessa può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
È inapplicabile, al riguardo, l’articolo 15, 1° comma, del Regolamento (UE) 2016/679, che prevede il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali.
Secondo il Documento, “al netto dell’evidente necessità di un intervento legislativo finalizzato a definire meglio la procedura e le tutele, sembra imprescindibile per i soggetti interessati adottare le procedure di cui all’art. 48, dotandosi di strumenti idonei alla gestione delle segnalazioni di whistleblowing e contestualmente adeguati alla circolazione di flussi informativi anonimi e riservati”.