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Nuovi aiuti a tasso zero per le società cooperative di media e piccola dimensione. Decreto in Gazzetta

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Agevolazioni fiscali
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Nuovi aiuti a tasso zero per le società cooperative di media e piccola dimensione. Decreto in Gazzetta

mercoledì, 24 febbraio 2021

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2021, il Decreto del 4 gennaio 2021 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un nuovo regime di sostegno in favore di  piccole  e  medie  imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola  società cooperativa. Obiettivo è quello di sostenere la nascita e lo sviluppo di queste attività e dei relativi livelli occupazionali. L’odierno decreto va a sostituire il precedente decreto del 4 dicembre 2014.


A beneficiare delle nuove agevolazioni sono le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, a patto che siano:

  1. regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
  2. non qualificabili come «imprese in difficolta'»  ai  sensi  di quanto stabilito dal regolamento di esenzione;
  3. che si  trovino  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
    Sono escluse dalla misura le società cooperative:
  4. che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla Commissione europea;
  5. che siano  state  destinatarie  di  provvedimenti  di  revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e  che  non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta  la restituzione.

Caratteristiche dell’agevolazione
 

In base a quanto previsto dal decreto in esame, le società finanziarie controllate dal MISE potranno concedere alle società cooperative finanziamenti agevolati finalizzati a sostenere la nascita, il consolidamento e lo sviluppo di società cooperative sull'intero territorio nazionale e in tutti  i  settori produttivi, nel rispetto  dei  limiti  previsti  dai  Regolamenti  di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili.

I finanziamenti devono:

  1. avere durata non inferiore a tre anni e non superiore a  dieci anni, comprensivi di un periodo di  preammortamento  massimo  di  tre anni;
  2. essere rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate,  scadenti  il  31  maggio  e  il  30 novembre di ogni anno;
  3. essere regolati a un tasso  di  interesse  pari  allo  zero  per cento;
  4. nel caso vengano concessi  a  fronte  di  nuovi  investimenti, essere in grado di coprire l'intero importo del programma di investimento;
  5. essere concessi per un importo non superiore a cinque  volte  il valore della partecipazione già detenuta dalla società  finanziaria nella società cooperativa  beneficiaria,  e  in  ogni  caso  per  un importo complessivamente non  superiore  ad  euro  2.000.000,00  (due milioni/00).

Ai fini  del  calcolo  dell'ammontare  delle  agevolazioni,  in termini di ESL, si applica la metodologia di cui  alla  comunicazione n. 14/08. Il tasso di riferimento sarà quello vigente alla data  di concessione delle agevolazioni, determinato applicando  al  tasso  di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle  società  cooperative  beneficiarie,  conformemente  a  quanto previsto dalla comunicazione n. 14/08.


Per  le  sole  società  cooperative  costituite  da  meno   di ventiquattro  mesi  alla  data  di  presentazione  della  domanda  si prevede di utilizzare il tasso di riferimento vigente alla data  di  concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di  base una maggiorazione pari a 400 punti base.


Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli  e ittici l'aiuto sarà subordinato  al  rispetto  delle  restrizioni  alle produzioni o limitazioni del sostegno  europeo  previste  nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.


I finanziamenti agevolati non  sono assistiti da alcuna forma di garanzia, ne' personale, ne' reale,  ne' bancaria, ne' assicurativa e possono essere concessi per coprire bisogni di liquidità finalizzati all’attività di impresa e per realizzare nuovi  programmi di investimento, i quali dovranno partire dopo la data di presentazione della richiesta e concludersi entro 36 mesi dalla stipula del contratto con la società finanziaria.  I  crediti  nascenti  dalla  ripetizione delle agevolazioni erogate saranno  assistiti  da  privilegio  ai  sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


Presentazione delle domande e valutazione
 

Le agevolazioni di cui al presente decreto saranno  concesse  sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

I soggetti interessati potranno beneficiare delle agevolazioni nei limiti  delle  disponibilità  finanziarie.  
 

Le richieste di finanziamento agevolato potranno essere  presentate  dalle società cooperative interessate alle  società  finanziarie  secondo i modi e i termini che verranno stabiliti  da un successivo  decreto che verrà emanato dal  direttore  generale  per  gli incentivi alle imprese, il quale si occuperà di definire altresì le modalità   per   la   stipula   del   contratto   di finanziamento agevolato, per l'erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla revoca delle agevolazioni.


Le società finanziarie valuteranno le richieste sulla base:

  1. della sussistenza, in capo alla  società  cooperativa  richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente  decreto per l'accesso all'agevolazione;
  2. della conformità degli obiettivi del finanziamento  alle  finalità di nascita, consolidamento e sviluppo di società cooperative medio piccole;
  3. della validita' tecnica, economica e finanziaria  dell'iniziativa  e adeguato merito creditizio della  societa'  cooperativa  richiedente, con  particolare  riferimento  alla  solidita'  patrimoniale  e  alle capacita' di  rimborso,  anche  previsionali,  dei  finanziamenti  in essere.


Le società finanziarie dovranno stipulare il contratto di finanziamento agevolato con le società cooperative entro centoottanta giorni dalla  comunicazione  da  parte  del  Ministero della disponibilità delle risorse, secondo le modalità fissate dal decreto direttoriale che fisserà termini e modalità di presentazione delle domande innanzi citato.
 


Cumulo


Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  cumulabili  con qualsiasi  altra  agevolazione  pubblica   concessa   alla   societa' cooperativa beneficiaria, ivi  incluse  le  agevolazioni  concesse  a titolo «de minimis», nel rispetto delle condizioni e delle intensita' di  aiuto  massime  stabilite  dal  regolamento  di  esenzione,   dal Regolamento di esenzione agricoltura e  dai  regolamenti  de  minimis applicabili.


Nel caso in cui l'agevolazione concedibile ai sensi dei  Regolamenti  di esenzione, sommata agli eventuali altri aiuti concessi  sui  medesimi investimenti, superi l'intensita' massima prevista dal regolamento di riferimento, la società finanziaria ridurrà  l'ammontare del finanziamento  agevolato  nei  limiti  delle  intensità massime previste dal regolamento  applicabile  in  relazione  al  settore  di attività  economica   in   cui   opera   la   società   cooperativa beneficiaria; la società finanziaria dovrà provvedere alla medesima riduzione nel caso in cui l'agevolazione concedibile ai sensi dei  regolamenti  de minimis, comporti il superamento dei limiti di ESL per impresa  unica su tre esercizi finanziari, come previsto dai regolamenti de minimis.

 

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