E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2021, il Decreto del 4 gennaio 2021 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un nuovo regime di sostegno in favore di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa. Obiettivo è quello di sostenere la nascita e lo sviluppo di queste attività e dei relativi livelli occupazionali. L’odierno decreto va a sostituire il precedente decreto del 4 dicembre 2014.
A beneficiare delle nuove agevolazioni sono le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, a patto che siano:
- regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- non qualificabili come «imprese in difficolta'» ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di esenzione;
- che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
Sono escluse dalla misura le società cooperative: - che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.
Caratteristiche dell’agevolazione
In base a quanto previsto dal decreto in esame, le società finanziarie controllate dal MISE potranno concedere alle società cooperative finanziamenti agevolati finalizzati a sostenere la nascita, il consolidamento e lo sviluppo di società cooperative sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili.
I finanziamenti devono:
- avere durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
- essere rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- essere regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, essere in grado di coprire l'intero importo del programma di investimento;
- essere concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/08. Il tasso di riferimento sarà quello vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle società cooperative beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla comunicazione n. 14/08.
Per le sole società cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda si prevede di utilizzare il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.
Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto sarà subordinato al rispetto delle restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno europeo previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.
I finanziamenti agevolati non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, ne' personale, ne' reale, ne' bancaria, ne' assicurativa e possono essere concessi per coprire bisogni di liquidità finalizzati all’attività di impresa e per realizzare nuovi programmi di investimento, i quali dovranno partire dopo la data di presentazione della richiesta e concludersi entro 36 mesi dalla stipula del contratto con la società finanziaria. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate saranno assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Presentazione delle domande e valutazione
Le agevolazioni di cui al presente decreto saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
I soggetti interessati potranno beneficiare delle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Le richieste di finanziamento agevolato potranno essere presentate dalle società cooperative interessate alle società finanziarie secondo i modi e i termini che verranno stabiliti da un successivo decreto che verrà emanato dal direttore generale per gli incentivi alle imprese, il quale si occuperà di definire altresì le modalità per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l'erogazione delle agevolazioni, nonché le procedure relative alla revoca delle agevolazioni.
Le società finanziarie valuteranno le richieste sulla base:
- della sussistenza, in capo alla società cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente decreto per l'accesso all'agevolazione;
- della conformità degli obiettivi del finanziamento alle finalità di nascita, consolidamento e sviluppo di società cooperative medio piccole;
- della validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e adeguato merito creditizio della societa' cooperativa richiedente, con particolare riferimento alla solidita' patrimoniale e alle capacita' di rimborso, anche previsionali, dei finanziamenti in essere.
Le società finanziarie dovranno stipulare il contratto di finanziamento agevolato con le società cooperative entro centoottanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della disponibilità delle risorse, secondo le modalità fissate dal decreto direttoriale che fisserà termini e modalità di presentazione delle domande innanzi citato.
Cumulo
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica concessa alla societa' cooperativa beneficiaria, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo «de minimis», nel rispetto delle condizioni e delle intensita' di aiuto massime stabilite dal regolamento di esenzione, dal Regolamento di esenzione agricoltura e dai regolamenti de minimis applicabili.
Nel caso in cui l'agevolazione concedibile ai sensi dei Regolamenti di esenzione, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensita' massima prevista dal regolamento di riferimento, la società finanziaria ridurrà l'ammontare del finanziamento agevolato nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento applicabile in relazione al settore di attività economica in cui opera la società cooperativa beneficiaria; la società finanziaria dovrà provvedere alla medesima riduzione nel caso in cui l'agevolazione concedibile ai sensi dei regolamenti de minimis, comporti il superamento dei limiti di ESL per impresa unica su tre esercizi finanziari, come previsto dai regolamenti de minimis.