I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 i seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16- ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020
possono optare, in luogo della detrazione, alternativamente per:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Con Provvedimento 283847/2020 fu stabilito che la comunicazione dell'opzione dovesse essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La prima scadenza relativa alle spese sostenute nel 2020 era stata fissata per il giorno 16 marzo 2021.
Con il Provvedimento n. 2021/51374 appena pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato ufficialmente prorogato tale termine: le comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 appena citate sulle spese sostenute nel 2020 dovranno essere effettuate entro il 31 marzo 2021.