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Corsi di formazione professionale: l'esenzione Iva vale solo per le prestazioni svolte nella Regione dove avviene l'accreditamento

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Corsi di formazione professionale: l'esenzione Iva vale solo per le prestazioni svolte nella Regione dove avviene l'accreditamento

lunedì, 08 febbraio 2021

Una società che svolge l'attività di "corsi di aggiornamento e corsi di formazione professionale" nel campo della cosmetica e del trucco professionale è iscritta all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione professionale della Regione in cui opera ed ove ha la sede legale.

Per tale motivo la Società applica alle prestazioni effettuate nei confronti dei partecipanti ai corsi di formazione l'esenzione ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Sono esenti Iva le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni...).

La Società istante ha aperto, in una Regione differente rispetto a quella in cui è accreditata per l'attività di formazione, una sede operativa dove vengono svolte, con le stesse modalità e con lo stesso corpo docente, le medesime attività di formazione professionale svolte nella sede principale. Il quesito posto riguarda la possibilità di applicare l'esenzione ai fini IVA alle attività svolte nella sede operativa, anche se svolte in una regione differente da quella che ha concesso l'accreditamento.

Risposta n° 85/2021

Con la pubblicazione della Risposta n. 85 l'amministrazione finanziaria ha disposto l'impossibilità di poter estendere il regime dell'esenzione Iva alle attività svolte dalla Società istante nella sede operativa che risulta essere situata in una Regione differente rispetto a quella in cui l'istante ha sede legale e che ha concesso l'accreditamento per i Servizi di Istruzione e Formazione professionale. Per quale motivo?

In linea generale due sono i requisiti necessari per poter applicare l'esenzione Iva su tali prestazioni, e più precisamente:

  • requisito oggettivo: le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Nel caso in cui le prestazioni siano svolte da organismi privati l'attività di riconoscimento ed accreditamento viene demandata agli organismi regionali

Tenuto conto che i due requisiti devono verificarsi contemporaneamente risulta possibile applicare l'esenzione per le sole attività svolte nel perimetro della Regione che ha concesso l'accreditamento: l'Organismo privato che svolge l'attività didattica e formativa nelle aree di competenza dell'Amministrazione scolastica nel territorio di più Regioni, conclude la stessa amministrazione finanziaria, deve presentare l'istanza per il riconoscimento alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale ed in tale Regione potrà applicare l'esenzione Iva sulle proprie prestazioni.

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