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IVA agevolata sui veicoli per disabili anche dopo l’acquisto

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IVA agevolata sui veicoli per disabili anche dopo l’acquisto

martedì, 02 febbraio 2021

È possibile acquistare un’autovettura con aliquota IVA ridotta anche esibendo la documentazione attestante la disabilità in un momento successivo all’acquisto, nel qual caso il venditore può recuperare la maggiore imposta versata emettendo una nota di variazione in diminuzione entro il termine di un anno dall’operazione oppure chiedendo il rimborso entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 69 del 1° febbraio 2021, in esito ad una istanza di interpello proposta da un soggetto che ha acquistato un’autovettura senza chiedere l’applicazione delle agevolazioni spettanti per i portatori di handicap in situazione di gravità in quanto in attesa di ricevere la documentazione idonea dalla competente commissione medica.

Una volta ottenuta la suddetta documentazione, l’istante ha richiesto al rivenditore l’emissione di una nota di credito per IVA e il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e l’imposta di bollo.

Ciò posto, l’istante intende avere conferma dall’Agenzia delle Entrate della possibilità, per il rivenditore, di emettere la predetta nota di credito e, conseguentemente, di ottenere il rimborso delle imposte pagate per la trascrizione sui passaggi di proprietà e dell’imposta di bollo.

L’aliquota IVA ridotta del 4%, di cui al n. 31) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, inizialmente prevista per i disabili muniti di patente speciale, è stata estesa ai medesimi soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico, per essere ulteriormente estesa, ad opera dell’art. 30, comma 7, della L. n. 388/2000, ai soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

Ai fini dell’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta, le certificazioni devono essere esibite al venditore all’atto dell’acquisto del veicolo.

Tuttavia, il contribuente può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all’acquisto, mediante l’esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell’acquisto dell’autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell’aliquota IVA ridotta.

In tale ipotesi, il venditore ha la facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, nel termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 26.

Nella fattispecie in esame, l’emissione della nota di credito è preclusa alla società venditrice essendo trascorso oltre un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del veicolo, ma resta possibile – per la società medesima – richiedere il rimborso ai sensi dell’art. 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione.

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