Gestione separata INPS e non commercianti per il socio che fa solo l’amministratore della srl. E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 27 gennaio 2021, n. 1759.
La questione
Il caso riguarda il presidente del consiglio di amministrazione e socio di una srl a cui è stata notificata cartella di pagamento dei contributi dovuti all’INPS, gestione commercio, per l’attività svolta nell’ambito della società, con riferimento alla quale, tuttavia, era già iscritto alla gestione separata INPS. Ad avviso dell’Istituto previdenziale, infatti, l’espletamento dell’attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale era idonea a rendere effettivo l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
In giudizio, la Corte d'appello conferma la sentenza di primo grado di accoglimento dell'opposizione dell’amministratore, la quale, ritenuta ammissibile la doppia iscrizione, ha affermato che ai fini dell'iscrizione l'attività doveva essere diversa e distinta da quella di amministratore e che nella specie l'attività di supervisione e di referente per i clienti e i fornitori o l'assunzione di un dipendente, rientrava nelle normali incombenze dell'amministratore.
Nel conseguente ricorso per Cassazione, l'istituto denunzia violazione di legge, assumendo che l’art. 1, commi 203 e 208, della legge n. 662/1996, come interpretato dall'art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010), aveva esteso l'obbligo di iscrizione a soggetti prima non contemplati, tra i quali i soci di società a rl, esclusi in ragione della limitazione della loro responsabilità, e che il requisito della personale partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza previsto ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti doveva estendersi a quelle prestazioni di lavoro relative alle attività connesse, grazie alle quali il servizio veniva reso.
La decisione
Con l’ordinanza in esame, la Sezione lavoro ribadisce l’illegittimità di questa tesi respingendo il ricorso dell’INPS.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/1996, non esiste alcun principio di alternatività tra l’iscrizione alla gestione commercianti e l’iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 3240/2010, avevano ritenuto che, nel caso di contemporaneo svolgimento di attività operativa e di amministratore, sussisteva l’obbligo di iscrizione in un’unica gestione, ovvero quella prevalente (la cui identificazione era onere dell’INPS).
Tuttavia, con l’art. 12, comma 11, del D.L. n. 78/2010, il legislatore ha escluso la regola dell’unicità dell’iscrizione: a seguito di questo ulteriore intervento, quindi, in caso di esercizio di un’attività per la quale è richiesta l’iscrizione alla gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti, e, contemporaneamente, di un’attività per la quale è prevista l’iscrizione alla gestione separata, vale il principio della doppia iscrizione.
Sull’argomento, con un nuovo intervento, le Sezioni Unite (sentenza n. 17076/2011 e successive conformi), hanno sostanzialmente stabilito che in caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dall’art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996.
L’interpretazione autentica è stata poi avallata anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 15/2012).
Ad oggi, quindi, lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, soggetta a contribuzione nella gestione separata, che si accompagna allo svolgimento di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola richiede una doppia iscrizione, non operando il principio dell’attività prevalente.
Tuttavia, per poter giustificare la doppia iscrizione, l’attività svolta nell’ambito dell’impresa commerciale deve essere diversa da quella svolta in qualità di amministratore.
Conclusioni
Con riferimento alla fattispecie in esame il presidente del Consiglio di amministrazione e socio supervisionava il lavoro, faceva da referente per i clienti e i fornitori e aveva assunto un dipendente: attività tutte, queste, qualificate dal giudice di merito come riconducibili alle competenze dell’amministratore.
Sulla scorta dr tali considerazioni, la Suprema Corte ha, quindi, confermato la sentenza impugnata, riconducendo l’attività svolta a quella di amministratore, per la quale vige il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.