A partire dal 1° gennaio 2021 non si applica più il regime di esonero (leggi duty free) per gli acquisti effettuati in aeroporti e porti dai viaggiatori non stabiliti in UK.
Tale decisione è stata presa qualche mese fa dal governo inglese ed è stata oggetto di forte critica da parte di tutti gli operatori commerciali e di tutte le strutture aeroportuali e portuali del territorio britannico.
A livello UE la norma è disciplinata dall’art. 146, comma 1, lettera B) e dall’art. 147 della Direttiva Iva (2006/112/CE); tale disposizione prevede l’esenzione Iva per le cessioni di beni acquistati e trasporti da persona non stabilita nel territorio. In realtà, quasi tutti gli acquisti vengono effettuati con Iva con la possibilità per il viaggiatore, al momento dell’uscita del territorio UE, di richiedere il rimborso dell’imposta all’autorità doganale o negli uffici di tax refund presenti in aeroporti e porti.
Il rimborso avviene se:
- la persona non è stabilita in UE;
- il bene è trasportato fuori dall’UE entro il terzo mese successivo a quello dell’acquisto;
- il valore complessivo della cessione supera i 175 euro (tale limite può essere variato a seconda dello Stato)
Si ricorda che…
A titolo generale si ricorda che c’è tempo fino al 31 marzo 2021 per procedere con la domanda di rimborso dei crediti Iva trasfontalieri generati nel corso del 2020 da parte delle imprese UE che hanno subito l’applicazione dell’Iva interna UK per attività svolte sul loro territorio. Tali rimborsi seguono ancora quanto previsto dalla Direttiva Iva 2008/9/UE ovvero tramite le regole da applicare per i rimborsi iva a soggetti non residenti.