Con la sentenza 25 gennaio 2021, n. 2901, la Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione, con orientamento nuovo, ha stabilito che in tema di reati tributari, affinché operi la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è sufficiente che l’evasione d’imposta superi di pochissimo la soglia di punibilità, in quanto la particolare tenuità del fatto si ricollega a una valutazione globale della condotta dell’imputato.
La questione
Il caso riguarda un imprenditore accusato del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, oltre la relativa soglia di punibilità, entro i termini previsti per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta.
La sentenza di assoluzione dell’imputato per speciale tenuità del fatto, è stata impugnata in Cassazione, con cui la pubblica accusa deduce inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., per omesse specificazioni delle ragioni e dell'iter logico seguito per pervenire al riconoscimento della causa esimente, atteso che nessuna analisi risulta effettuata in ordine all'offensività della condotta in considerazione dell'importo evaso.
La decisione
Con la sentenza in esame, la Sezione Penale accoglie il ricorso, affermando che il giudice può escludere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto anche quando il contribuente ha superato di poco la soglia di punibilità dell’evasione fiscale. Può infatti negare il beneficio per le modalità della condotta e tutte le peculiarità del caso concreto.
Si premette che il D.Lgs. n. 28/2015 ha introdotto nell’ordinamento penale (art. 1) la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), la quale stabilisce che, per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai 5 anni – ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena – è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute sulla questione ammettendo la compatibilità dell’istituto con quelle fattispecie in cui sono previste soglie di punibilità (Cass. Sez. Un., nn. 13681 e 13682/2016). E quanto più ci si discosta dal valore-soglia, tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente tenue. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare le peculiarità del caso concreto.
Citando tale pronuncia, la sentenza n. 2901/2021 in esame chiarisce che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta, l’esiguità del danno e del pericolo da essa derivante, e il grado della colpevolezza, ovvero quei requisiti di minima offensività che giustificano la deroga alla, altrimenti doverosa, applicazione della risposta punitiva dello Stato alla loro commissione. Si richiede, cioè, un’equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta al fine di verificarne l’entità del suo complessivo disvalore. L’art. 131-bis c.p. non si interessa, infatti, della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
Viene altresì ricordato che l’orientamento della Cassazione si è indirizzato nel senso che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia applicabile solo nel caso in cui si tratti di violazioni relative a un ammontare vicinissimo a detta soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia stessa (cfr. Cass. n. 13218/2015; n. 58442/2018). Ciò, tuttavia, deve essere inteso nel senso che l’eventuale particolare tenuità del fatto deve essere considerata non con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, ma, in ogni caso, in rapporto alla condotta nella sua interezza.
Nel caso di specie, tale giudizio non emergeva dal giudizio di merito, che si è limitato a richiamare genericamente la presenza dei presupposti di legge, senza adeguatamente valutare la condotta in base agli altri criteri generali dettati dall’art. 131-bis c.p.
Per la Cassazione non può essere dirimente neanche il superamento minimo della soglia di punibilità (nella specie pari a circa il 10%). Infatti, ad avviso della Sezione Penale, anche qualora il giudice debba ritenere che il superamento della soglia, per la sua entità quantitativa, non sia di per sé ostativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità, ciò non esclude che possano intervenire ulteriori e diversi elementi ostativi, essendo necessaria, in ogni caso, una valutazione globale della fattispecie.