Con la Risposta a interpello 19 gennaio 2021, n. 48, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul corretto utilizzo del credito d’imposta residuo “prima casa”.
L’interpello
Nel caso in esame, un contribuente ha acquistato nel 2015, insieme al coniuge, un immobile fruendo dell’agevolazione “prima casa” e nell’atto di acquisto gli è stato riconosciuto un credito d’imposta, del quale, però, non ha potuto fruire integralmente in sede di rogito notarile in quanto il credito era superiore all’imposta di registro dovuta.
L’abitazione acquistata aveva come pertinenza un box auto che, per problemi di liquidità finanziaria, non è stato oggetto di compravendita dell’atto di acquisto dell’appartamento. Ora, mutata la situazione finanziria, il contribuente istante è intenzionato ad acquistare anche detto box (categoria C/6) e destinarlo a pertinenza della prima casa già acquistata.
Ciò posto, l’interpellante chiede quindi di conoscere se sia possibile fruire, per il pagamento delle imposte dovute per lo stipulando atto di acquisto della pertinenza, dell’eccedenza del credito di imposta utilizzato solo in parte in diminuzione dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto del 2015 e non ancora utilizzato nella dichiarazione dei redditi.
La normativa
Si premette che l'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 2015, stabilisce l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei contribuenti che, entro un anno dalla vendita dell'immobile, acquistato con i benefici “prima casa” provvedano ad acquisire un'altra casa di abitazione, per la quale ricorrono le condizioni di cui alla nota II bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico di registro (D.P.R. n. 131/1986 - TUR).
Si rammenta che l'importo del credito d'imposta spettante è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA corrisposta in relazione al secondo acquisto.
Il credito di imposta spettante può essere utilizzato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, ovvero, può essere utilizzato nei seguenti modi:
- per l'intero importo, in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- in compensazione delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
In ogni caso, il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa.
Soluzione delle Entrate
Nella propria risposta, l’Agenzia Entrate fa presente che il caso in questione è simile a quello preso in considerazione con la Circolare n. 17/E/2015, nella quale è stato chiarito, tra l'altro, che nell’ipotesi in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dall’IRPEF o in compensazione delle somme dovute, mentre non potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito, poiché la norma stabilisce che per le imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia, nel caso di specie il contribuente non potrà beneficiare del credito d'imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l'acquisto agevolato della pertinenza, ma può utilizzarlo sia in diminuzione dell’IRPEF, sia in compensazione.
In relazione all’ipotesi di utilizzo del credito residuo in diminuzione dell’IRPEF, l’Agenzia rammenta che il credito di imposta, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso (cfr. in termini, Circolare n. 15/E/2005).