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Divieto di variazione in diminuzione dell’IVA in caso di mancato pagamento da parte del cliente

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Divieto di variazione in diminuzione dell’IVA in caso di mancato pagamento da parte del cliente

giovedì, 21 gennaio 2021

Non è consentita l’emissione della nota di variazione in diminuzione dell’IVA quando, successivamente all’esercizio della rivalsa da accertamento, il credito non sia stato soddisfatto in esito ad una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa.

A ribadirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 49 del 19 gennaio 2021.

Il caso esaminato si riferisce al fornitore di un falso esportatore abituale nei cui confronti ha emesso fatture in regime di non imponibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.

A seguito della contestazione dell’Ufficio, il fornitore ha sottoscritto l’accertamento con adesione per poi esercitare nei confronti del cliente il diritto di rivalsa dell’IVA pagata, ai sensi dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.

L’anno successivo, non avendo ricevuto alcun riscontro dal cliente, il fornitore ne ha chiesto il fallimento, successivamente dichiarato dal Tribunale.

Siccome il cliente fallito non è risultato proprietario di alcun bene, mobile ed immobile, il fornitore ha presentato istanza di interpello per sapere dall’Agenzia delle Entrate se, nel caso di specie, possa emettere la nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, prevista nell’ipotesi di procedura concorsuale rivelatasi infruttuosa, e possa conseguentemente esercitare il diritto di detrazione dell’IVA addebitata in rivalsa e non incassata.

Il divieto di recupero dell’IVA, addebitata al cliente e da quest’ultimo non pagata, mediante nota di variazione è stato ribadito dall’Agenzia anche in quest’occasione richiamando le precedenti indicazioni fornite nelle risposte n. 84/E/2018, n. 176/E/2019, n. 531/E/2019 e n. 219/E/2020, basate sulla natura di istituto privatistico della rivalsa operata ai sensi dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, da cui consegue che, in caso di mancato pagamento dell’IVA da parte del cliente, l’unica possibilità consentita al fornitore per il recupero dell’imposta versata all’Erario, ma non incassata, è quella di adire l’ordinaria giurisdizione civilistica, ex art. 2033 c.c., non potendosi invocare gli altri istituti contemplati dalla disciplina IVA, come quello della procedura di variazione in diminuzione.

Pertanto, non è consentita l’emissione di una nota di credito quando, successivamente all’esercizio della rivalsa, il credito non sia stato soddisfatto in esito ad una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa.

Ad una diversa conclusione è giunta la D.R.E. della Toscana, che con la risposta all’interpello n. 911-67/2019 ha ritenuto applicabile la procedura di variazione in diminuzione a seguito dell’esito negativo della procedura esecutiva individuale e, nello stesso senso, si è espressa l’AIDC con la norma di comportamento n. 195. Secondo l’Associazione, nell’ipotesi in cui il cliente, rinunciando alla detrazione, non effettui il pagamento al fornitore della maggiore imposta oggetto di rivalsa, deve ritenersi che il fornitore, per non rimanere inciso da quanto versato all’Erario, sia legittimato a rettificare la maggiore imposta accertata e addebitata al cliente.

 

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