Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la nota n. 286980 indicando le misure del diritto annuale anno 2021.
La nota ministeriale rammenta che l’articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ha stabilito che:
“Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”.
Sulla base di quanto disposto dal suddetto articolo è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, confermando le riduzioni percentuali legislativamente previste.
Si riportano di seguito le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2021:
In merito alle misure fisse la nota ricorda che bisogna arrotondare l’unità di euro applicando un unico arrotondamento finale:
- per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi,
- per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa.
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2020 le seguenti aliquote:
Si rammenta che:
- la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
- l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.
- ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 marzo 2020, ciascuna singola Camera di Commercio ha la facoltà, per il triennio 2020-2022, di aumentare la misura del diritto annuale (sia in misura fissa che in base al fatturato), fino ad un massimo del 20%.