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Trasformazione regressiva nel corso del 2019: è dovuto solo il saldo Irap 2019 sul primo periodo

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Trasformazione regressiva nel corso del 2019: è dovuto solo il saldo Irap 2019 sul primo periodo

martedì, 29 dicembre 2020

Una società è stata sottoposta ad una trasformazione regressiva (da società a responsabilità limitata a società in accomandita semplice) nel corso del 2019. 

La società ha, dunque, presentato:

  • i modelli Redditi ed Irap 2019 per il periodo ante trasformazione (01.01.2019 - 10.12.2019);
  • i modelli Redditi ed Irap 2020 per il periodo ante trasformazione (11.11.2019 - 31.12.2019)

Il quesito posto dalla società istante riguarda la corretta applicazione di quanto disposto in materia di versamento Irap dall'art. 24 del Dl 34/2020, tenuto conto che la trasformazione è avvenuta in data 10.12.2019.

L'art. 24 del Dl 34/2020 ha disposto "non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta".

La Risposta n. 622 ha chiarito, nel caso di specie, quali siano i versamenti effettivamente non dovuti e quali quelli dovuti e più precisamente:

  • la società era tenuta ad effettuare alle scadenze previste il saldo Irap 2019 per il periodo ante trasformazione in quanto l'esonero riguarda le società in essere al 31 dicembre 2019 (nel caso in esame la trasformazione è avvenuta in data antecedente, il 10 dicembre 2019);
  • per quanto disposto dall'art.24 del Dl 34/2020 non è dovuto l'acconto IRAP per il periodo d'imposta post trasformazione (11 dicembre - 31 dicembre 2019);
  • per quanto disposto dall'art.24 del Dl 34/2020 non è dovuto il saldo IRAP per il periodo d'imposta 11 dicembre - 31 dicembre 2019;
  • per quanto disposto dall'art.24 del Dl 34/2020 non è dovuto I° acconto IRAP per il periodo d'imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2020

 

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