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Istituito il codice tributo per il credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici

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Istituito il codice tributo per il credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici

giovedì, 24 dicembre 2020

In data 23 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 81/E istituendo il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali:

  • “6919” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali - art. 190 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”. 

L’articolo 190 del Dl Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34):

  • ha riconosciuto per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione di:
    • servizi di server;
    • hosting;
    • manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. 
  • stabilisce che tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24. 

Successivamente con il decreto del 4 agosto 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state stabilite le disposizioni applicative di tale credito d’imposta: “prevede che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Contestualmente alla pubblicazione, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, il citato Dipartimento trasmette il suddetto elenco alla medesima Agenzia.” 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.C.M 4 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dal citato Dipartimento. 

Si ricorda che… in sede di compilazione del modello F24:

  • tale codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; 
  • il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata presentata, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di accesso al credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

 

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