I cofanetti regalo costituiscono “buoni multiuso”, non essendo noto, all’atto della loro emissione, il trattamento IVA da applicare all’operazione cui il buono dà diritto. Nell’ipotesi in cui il buono non sia utilizzato dal beneficiario entro il termine di validità, il fornitore non deve effettuare alcun adempimento ai fini IVA rispetto al momento in cui incassa le somme dall’emittente, in quanto nessuna prestazione è stata eseguita e nessun pagamento è stato effettuato dal cliente mediante riscatto del voucher.
Si tratta del chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 617 del 23 dicembre 2020, in merito al caso prospettato da una società che, in veste di partner all’interno dei cofanetti regalo, fornisce giri di pista su una propria auto sportiva.
I cofanetti, mediante i quali è commercializzata la prestazione resa dall’istante, sono riconducibili ai “buoni multiuso”, definiti dall’art. 6-quater, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 come “buoni-corrispettivo” di cui, al momento dell’emissione, non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi alla quale gli stessi danno diritto, da individuare in riferimento alla territorialità dell’operazione, alla natura, qualità e quantità dei beni o servizi, oltre all’IVA applicabile a detti beni o servizi.
Nella fattispecie in esame, il contratto di partnership dà luogo ad un mandato con rappresentanza tra l’emittente e il partner in base al quale il primo, in nome e per conto del secondo, si impegna a procurargli nuovi clienti e a promuovere i suoi servizi (esperienze), tramite l’emissione, la pubblicazione, il marketing e la commercializzazione di esperienze regalo (cofanetti), con il marchio dell’emittente.
Per questa attività, quest’ultimo addebita al partner una provvigione, che – a sua volta – è tenuto ad eseguire l’esperienza promossa dall’emittente, percependo da quest’ultimo l’importo dovuto.
Il cofanetto include “n” esperienze fornite da “n” partner diversi, la cui identità sarà nota solo in seguito, ossia nel termine massimo di due anni, decorsi inutilmente i quali il buono non può più essere utilizzato. Ne consegue che, quando l’emittente vende il cofanetto, incassa del denaro in nome e per conto di un partner che tuttavia non è identificato, per cui queste somme rimangono nella disponibilità dell’emittente finché il cliente non seleziona l’esperienza preferita che sarà verosimilmente fornita da un unico partner.
La presenza di un mandato con rappresentanza, unita all’indeterminatezza del fornitore e della prestazione che sarà fruita dal beneficiario del cofanetto, nello specifico caso in esame, non permettono di inquadrare il voucher nell’ambito dei “buoni monouso”.
Trattandosi, pertanto, di un “buono multiuso”, è con l’accettazione del voucher a titolo di corrispettivo che diventano noti tutti gli elementi necessari per consentire al partner di certificare l’operazione secondo il corretto trattamento IVA della stessa, in applicazione dell’art. 6-quater, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’esperienza prenotata non abbia luogo per mancata utilizzazione del buono da parte del beneficiario, il partner non deve effettuare alcun adempimento ai fini IVA rispetto al momento in cui incassa le somme dall’emittente, in quanto nessuna prestazione è stata eseguita e nessun pagamento è stato effettuato dal cliente mediante riscatto del voucher.
Tale somma rileva solo ai fini reddituali quale sopravvenienza attiva alla scadenza del periodo di validità del buono.