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Superbonus per lo scaldabagno a pompa di calore e per la termostufa a pellet

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Superbonus per lo scaldabagno a pompa di calore e per la termostufa a pellet

martedì, 29 dicembre 2020

E’ possibile beneficiare del Superbonus nel caso di sostituzione di una caldaia a gasolio adibita contestualmente al riscaldamento dell'abitazione ed alla produzione di acqua calda sanitaria con uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria ed una termostufa a pellet per il riscaldamento dell'abitazione.

E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 600 del 17 dicembre 2020.

In particolare:

  • lo "scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria" rientra tra gli interventi trainanti di cui all’articolo 119, comma 1, lettera c): si tratta degli “interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari […]. La detrazione […] è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito”;
  • la "termostufa a pellet", quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto n. 63 del 2013, rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell'ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento "trainato" ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 119.

Quanto agli interventi "trainati", come chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020, al paragrafo 2.2, il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "ecobonus"), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento. Anche a tali interventi si applica la detrazione del 110 per cento, purché:

  • siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti” (di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, di cui al comma 1 dell’articolo 119 DL Rilancio), ricordando che si considerano effettuati congiuntamente se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;
  • assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. 
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