Con messaggio del 17 dicembre 2020, n. 4754, l’INPS fornisce chiarimenti in merito agli studi professionali associati ed agli adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi e alla gestione delle deleghe.
Premessa
Si premette che a seguito della disciplina delle società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), e dal relativo decreto attuativo (D.M. n. 34/2013), permane la possibilità di svolgere l’attività professionale attraverso la forma dello Studio associato.
Detta normativa ha abrogato la legge n. 1815 del 1939, che regolamentava gli “Studi associati di assistenza e di consulenza” e prevedeva espressamente il divieto di svolgere attività professionali protette sotto qualsiasi forma societaria diversa dallo Studio associato.
Di conseguenza è venuto meno il divieto di svolgere attività professionali protette in forma diversa dallo Studio associato, rimanendo comunque sempre possibile lo svolgimento della professione tramite Studio associato, che può essere costituito solo tra soggetti regolarmente iscritti a un Albo professionale.
Disciplina dello Studio associato
Ciò posto, si precisa che la costituzione di uno studio associato può avvenire sia con atto pubblico che con scrittura privata e necessita dell'apertura di una partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972), con individuazione del codice ATECO riferito all'attività dello studio associato corrispondente all'attività professionale esercitata dai singoli associati.
A differenza della società tra professionisti (STP), lo studio associato non ha alcun obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e ad un Albo professionale e ciascun socio professionista risponde della propria responsabilità professionale nei confronti del cliente con cui instaura il rapporto professionale.
Nell'ambito dell'attività di intermediazione nei confronti dell'INPS, il datore di lavoro delega quindi il singolo professionista allo svolgimento degli adempimenti informativi e contributivi, anche se il compenso di tale prestazione è percepito dall'associazione.
L'elenco degli studi associati non costituisce parte dell'Albo professionale di appartenenza o dell'Elenco speciale, nelle cui sezioni possono essere iscritti solo singoli professionisti o società tra professionisti. Pertanto, per il censimento degli studi, sono stati individuati negli archivi istituzionali e precaricati, centralmente, i soggetti titolari di matricola aziendale per lavoratori dipendenti in stato attiva e riattivata, aventi classificazione “STUDIO ASSOCIATO” e che svolgono attività riconducibile ai seguenti codici ATECO 2007: 69.1; 69.10; 69.10.1; 69.10.10; 69.2; 69.20; 69.20.1; 69.20.11; 69.20.12; 69.20.13; 69.20.15; 69.20.2; 69.20.20; 69.20.3; 69.20.30.
Il rappresentante legale di ciascuno studio deve:
- acquisire i dati dei soci professionisti mediante la funzionalità “Gestione Studi Associati”, reperibile nella procedura “Gestione Deleghe” presente nel sito istituzionale dell'INPS;
- attivare/disattivare le sub-deleghe per i dipendenti dello studio associato, che potranno operare sulle deleghe affidate a tutti i professionisti.
I singoli soci, compreso il rappresentante legale, potranno inserire le deleghe a loro affidate dai datori di lavoro in qualità di socio di studio associato con la specifica funzionalità “Delega SA da Soggetto Contribuente”.
L'intermediario socio avrà visibilità solamente sulle deleghe prese in carico.
Nel messaggio in esame l’INPS fa presente che entro il 10 gennaio 2021 sarà disponibile una nuova funzionalità che consentirà:
- il passaggio delle deleghe dal professionista al professionista stesso in qualità di associato dello studio;
- di importare ed attivare automaticamente le deleghe già presenti ed attive per un altro profilo dello stesso professionista.
Il professionista, dopo avere selezionato “Importa Deleghe da Altro Profilo”, dovrà, in una prima fase, selezionare il profilo dal quale importare le deleghe.
Successivamente, sarà mostrato un elenco di deleghe attive che sarà possibile selezionare. Dopo la selezione e la conferma, le deleghe saranno ricreate ed attivate per il profilo professionista di Studio associato e contemporaneamente verranno revocate dal vecchio profilo.
Per il censimento di studi associati non precaricati centralmente o di nuova costituzione, il rappresentante legale dello studio dovrà inviare una comunicazione alla Struttura territoriale competente, tramite PEC, avente ad