L’utilizzo di una app per ordinare gli alimenti e bevande non è idonea a mutare la qualificazione dell’operazione, che per essere una prestazione di servizi soggetta a IVA con l’aliquota ridotta del 10% prevista per le “somministrazioni” presuppone il consumo dei prodotti presso i locali dell’esercente.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 581 del 14 dicembre 2020, che è ritornata ad affrontare la distinzione tra somministrazione di alimenti e bevande, soggetta a IVA con l’aliquota ridotta del 10% di cui al n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, e cessione di alimenti e bevande, soggetta all’aliquota propria dei singoli beni venduti.
La cessione di preparazioni alimenti e bevande mediante una specifica app non è idonea a mutare natura all’operazione, qualificandola, di per sé, come una prestazione di servizi, soggetta alla citata aliquota IVA agevolata prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande.
La principale componente di servizi accessoria che può risultare dirimente per la qualificazione dell’operazione come somministrazione di alimenti e bevande è data dalla possibilità di consumare presso i locali dell’esercente i prodotti acquistati, in linea con quanto disposto dall’art. 6, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE. Con la conseguenza che, in assenza di tale elemento e di ulteriori servizi aggiuntivi, l’operazione si qualifica come vendita di beni da asporto.
In sintesi, se i prodotti acquistati sono consumati presso i locali dell’esercente a seguito dell’ordine effettuato tramite l’applicazione, l’operazione può essere qualificata come una somministrazione di alimenti e bevande, soggetta a IVA con l’aliquota ridotta del 10%. Diversamente, nei casi di asporto dei prodotti, qualora il consumo non avvenga presso i locali dell’esercente, le cessioni degli alimenti e delle bevande devono essere valutate separatamente dal punto di vista dell’IVA e assoggettate ciascuna all’aliquota propria (ridotta o ordinaria), dovendosi altresì escludere che una delle cessioni di beni inserite nella confezione configuri un’operazione principale rispetto alle altre cessioni.
La precisazione dell’Agenzia delle Entrate, nel ribadire la posizione costantemente sostenuta dalla prassi amministrativa sul punto, non tiene, tuttavia, conto delle indicazioni fornite, da ultimo, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05007 del 18 novembre 2020.
In considerazione, infatti, del periodo emergenziale in essere, che ha causato la riduzione dei coperti per il rispetto degli stringenti vincoli igienico-sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, è stato specificato che la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari degli esercizi possono svolgere la loro attività, anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell’attività di somministrazione, abitualmente svolta dagli stessi.
Alla luce di quanto evidenziato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto che entrambe le ipotesi possano rientrare nell’ambito applicativo dell’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al citato n. 121) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ma – come sopra esposto – tale indicazione non è stata presa in considerazione dal nuovo documento di prassi.