La circolare n. 23 del 3 dicembre 2020 della Ragioneria Generale dello Stato ( ) ha stabilito che scade il 30 dicembre 2020 il termine di comunicazione del proprio domicilio digitale (Posta Elettronica Certificata, PEC) da parte dei revisori legali.
La comunicazione deve essere effettuata utilizzando la sezione apposita del sito internet del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), reperibile all’indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it.
Il termine del 30 dicembre riguarda anche eventuali variazioni di indirizzi PEC scaduti.
La circolare riepiloga le novità introdotte dal cd. “Decreto Semplificazioni” (D.l. n. 76/2020) al D.lgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) per favorire l’accesso ai servizi telematici della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese.
Per quanto in commento, si prevede che “i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro”.
In sostanza, viene integrato l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al registro dell’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010, al fine di potenziare e rendere effettivo l’uso di strumenti di notificazione telematica, di comunicazione ed interscambio digitale tra amministrazione e utenti.
Le novità introdotte prevedono, inoltre, l’inserimento nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti” tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, dei domicili digitali di tutti i professionisti, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.
Pertanto, a seguito delle modifiche, anche i revisori legali, in quanto iscritti in un registro detenuto da una pubblica amministrazione andranno a popolare l’elenco INI-PEC, che rappresenta una raccolta unica di indirizzi PEC di professionisti iscritti ad albi o registri.
La mancata comunicazione entro i termini della PEC, ora domicilio digitale, comporta l‘applicazione di sanzioni di cui all’articolo 24, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010.