Con la risposta a interpello 10 dicembre 2020, n. 578, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di emolumenti erogati a favore di una persona fisica non residente a seguito di verbale di conciliazione per la mancata stipula di un contratto di lavoro.
La fattispecie
Nel caso di specie, le parti, una società residente in Italia e un lavoratore non residente, hanno sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale con cui la società si impegnava ad assumere il lavoratore a condizioni retributive e contrattuali prestabilite, o, in alternativa, a riconoscere al lavoratore un importo complessivo lordo predeterminato.
Nel 2019, la società erogava la somma prestabilita in adempimento della suddetta obbligazione, per cui la società richiede conferma sulla tassazione da applicare a detta somma riconosciuta alla persona fisica non residente a seguito della mancata stipula del contratto di lavoro disciplinato dalla normativa italiana.
In linea generale, la disciplina sulla tassazione dei redditi percepiti in dipendenza della cessazione del rapporto di impiego da lavoratori residenti all'estero reca una presunzione assoluta in base alla quale si devono considerare come prodotti nel territorio italiano, e come tali assoggettabili a tassazione in Italia, le somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza nonché le somme percepite anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, se sono corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
La risposta resa con l’interpello in esame trova disciplina nell’art. 23, comma 2, lett a), del TUIR, che reca una presunzione assoluta in base alla quale si devono considerare come prodotti nel territorio italiano, e come tali assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi dell’art. 3 del TUIR, i redditi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR, se sono corrisposti da un soggetto con residenza in Italia.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei predetti emolumenti nella potestà impositiva nazionale è costituito, pertanto, solo dalla residenza fiscale del soggetto erogante, a nulla rilevando la circostanza che la prestazione lavorativa sia svolta in Italia o all’estero, dal momento che si tratta di somme e valori comunque percepiti (ancorché erogati/percepiti in una data successiva) a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, all’atto del pagamento dei suddetti emolumenti il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare le ritenute alla fonte con le modalità previste dall’art. 23, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale la ritenuta da operare è determinata sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all’art. 16, comma 1, lett. a)(ora art. 17), del Testo unico, con i criteri di cui all’art. 17 (ora art. 19) dello stesso testo unico.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ricorda in conclusione che il trattamento fiscale previsto dall’ordinamento italiano può subire modifiche per effetto delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Spetta al lavoratore richiedere l’applicazione delle disposizioni di maggior favore presentando apposita documentazione rilasciata dalla competente autorità fiscale estera. In caso contrario il datore di lavoro italiano deve operare la ritenuta alla fonte di cui all’art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973