Sul sito web del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato pubblicato l’elenco dei richiedenti e l’elenco degli ammessi al bonus pubblicità 2020 per investimenti incrementali.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento ha infatti predisposto il primo elenco dei soggetti che hanno fatto istanza per essere ammessi al beneficio con l’indicazione del credito ipoteticamente utilizzabile da ciascun soggetto.
In seguito, dopo la presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, il Dipartimento comunica che verrà reso noto, sempre sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento dell’informazione e l’editoria, l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Infatti, anche per l’anno 2020, il credito d’imposta prenotato deve essere convalidato con la presentazione di una “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettivamente realizzati, che deve essere presentata sempre per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, dunque per l’annualità 2020 la dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa dal 1° al 31 gennaio 2021.
Bonus pubblicità 2020
Si tratta della misura prevista dall’art. 57 bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. in base al quale a partire dal 2018, viene concesso ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta per investimenti in pubblicità effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, con un incremento minimo dell’1% rispetto a simili investimenti dell’anno precedente.
L’agevolazione viene concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".
A decorrere dall'anno 2019, il credito di imposta è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Per la sola annualità 2020, il “decreto cura Italia” prima e il “decreto rilancio” in seguito, hanno introdotto importanti novità nella disciplina connessa al bonus pubblicità, prevedendo che il credito d’imposta, esclusivamente per l’annualità corrente, sia concesso nella percentuale del 50% sul valore degli investimenti effettuati, eliminando, in tal modo, il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati nel 2019. I medesimi decreti hanno, inoltre, esteso la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (ossia delle “prenotazioni”).
Infatti, solo per il 2020, agli interessati è stato concesso di presentare la “comunicazione per l’accesso” telematicamente dal 1° al 30 settembre 2020, a differenza della procedura ordinaria secondo cui la presentazione di tali istanze per la prenotazione del credito d’imposta [comunicazione per l’accesso] deve essere effettuata dal 1°al 31 marzo dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione. In tale domanda vanno indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell'anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare).
Le nuove disposizioni che regolano il bonus pubblicità per il 2020 hanno comunque salvato le prenotazioni già inviate nel mese di marzo 2020, con riferimento alle quali l’ammontare del credito d’imposta sarà automaticamente determinato sulla base delle novità previste dalle disposizioni normative relative all’anno 2020.
I termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, che consentirà di fruire nel concreto del credito, restano invariati, pertanto, la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato, dovrà essere presentata, sempre per via telematica utilizzando i canali messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, dal 1° al 31 gennaio 2021.
Utilizzo del credito
Si rammenta che il bonus pubblicità è utilizzabile unicamente in compensazione, secondo quanto stabilito dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per fruire del credito occorre riportare, nel modello F24, il codice tributo 6900, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.