Con la risposta a interpello 24 novembre 2020, n. 559, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi del regime agevolativo funzionale a “stimolare” pensionati esteri a trasferire la loro residenza in alcune zone del centro-sud Italia, disciplinato dall’art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
La fattispecie
Nel caso di specie l’istante prospetta di essere residente in Lussemburgo da oltre 5 anni e che intende trasferire la propria residenza in Italia in uno dei Comuni previsti dal regime agevolativo di cui all’art. 24-ter del TUIR. Ha maturato in Italia il diritto alla percezione dei redditi da pensione dall'INPS ma percepisce anche un emolumento pensionistico erogato dal Granducato di Lussemburgo.
Con l’interpello in oggetto, chiede se possa optare per il regime in esame, potendo così applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, previo trasferimento della propria residenza in Italia, e fruire del credito di imposta per le ritenute fiscali subite in Lussemburgo sulla pensione erogata dallo Stato estero (art. 165 TUIR).
La normativa
La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), con l’inserimento dell’art. 24-ter nel TUIR, ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
In particolare, il comma 1 dell’art. 24-ter prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.
Le indicazioni delle Entrate
Premesso che per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei comuni di cui sopra, implicando la fruizione del beneficio l'effettivo trasferimento della persona fisica in Italia, l'Agenzia Entrate chiarisce che l’istante, al ricorrere delle condizioni previste, può beneficiare del regime di favore ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, relativamente ai redditi di fonte estera. Ai redditi erogati dall'INPS, invece, non si applica il regime di favore, in quanto redditi di fonte italiana per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.
Con riferimento ai redditi da pensione di fonte lussemburghese sia qualora questi rientrassero tra i redditi con tassazione esclusiva in Italia (art. 18, par. 1, Convenzione Italia-Lussemburgo), sia qualora gli stessi rientrassero tra quelli assoggetti ad imposizione concorrente in entrambi gli Stati (art. 18, par. 2, Convenzione Italia-Lussemburgo), l'istante non potrebbe beneficiare del credito d'imposta estero (art. 165 TUIR). In tale ultima ipotesi, infatti, per effetto dell'opzione per il regime di favore il reddito in esame sarà soggetto ad imposta sostitutiva e non concorrerà alla formazione del reddito complessivo (cfr. Circolari n. 9/E/2015 e n. 21/E/2020).