In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 132/2020 che determina i motivi di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle PA.
Il Decreto attua una norma che prevede che l’eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato. Le cause di rifiuto sono le seguenti:
- fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci
- omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
L'indicazione di queste precise cause di rifiuto aiuterà a risolvere alcune criticità assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori nei confronti Amministrazioni Pubbliche velocizzando le procedure di pagamento.
Con il Principio di Diritto n°17, l'Agenzia delle Entrate, con particolare riguardo alle prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto, ha chiarito che:
- tramite accordi è possibile stabilire un momento preciso di emissione della fattura (si ricorda che le prestazioni di servizi, per legge, si considerano effettuate all'atto di pagamento del corrispettivo), purchè tale momento sia antecedente al pagamento del corrispettivo;
- ai fini dell'emissione della fattura nei confronti della PA non rileva un successivo eventuale rifiuto della stessa da parte dell'amministrazione pubblica