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Contributi fasi e domanda di rimborso

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Contributi fasi e domanda di rimborso

giovedì, 05 novembre 2020

Con la Risposta a interpello 21 ottobre 2020, n. 491, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, anche in quiescenza, ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

La fattispecie

Nel caso in esame la società istante (residente fiscalmente in Italia, quotata in Borsa, operante nell'ambito della consulenza, system integration e application management), in relazione ai propri dirigenti in servizio, effettua periodicamente il versamento dei contributi di assistenza sanitaria al FASI, il Fondo che fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa in forma diretta (tramite convenzioni con strutture sanitarie) ovvero indiretta (tramite rimborso). 

Con l'istanza di interpello, l'istante chiede di conoscere il trattamento fiscale da riservare ai fini IRPEF al “Contributo delle aziende per i dirigenti pensionati" versato dalla società. Si tratta, in particolare, del contributo, a carico delle aziende, che deve essere versato per i dirigenti pensionati iscritti al FASI. Il contributo è parametrato al numero dei dirigenti in servizio, indipendentemente dall'iscrizione al Fondo dei medesimi. 

All'Agenzia Entrate è chiesto di chiarire se questi contributi concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente imponibile per i dirigenti in servizio della società. Qualora si ritenessero tali contributi non imponibili, si chiede quali siano le modalità di rimborso delle relative ritenute IRPEF effettuate e versate dalla società in annualità pregresse.

Nella risposta, le Entrate argomentano che la circostanza che l'istante versi al FASI un contributo cumulativo e indifferenziato, porta ad escludere la reperibilità di un collegamento diretto tra il contributo datoriale e ciascun singolo pensionato. Ciò implica che i dirigenti in quiescenza, a differenza di quelli in servizio, non possono beneficiare, in relazione ai contributi FASI, tanto a loro carico, quanto a carico delle aziende, dell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lett. a), TUIR). Inoltre,  l'assenza di una imputazione diretta al pensionato del contributo posto a carico dell'impresa non consente di ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale. 

Sulla base di tali considerazioni, nella fattispecie risulta evidente che i contributi di assistenza sanitaria versati in favore dei pensionati non possano generare materia imponibile nei confronti dei dirigenti in servizio che costituiscono esclusivamente il parametro in base al quale determinare l'importo dei contributi da versare al FASI per gli ex dirigenti ora in quiescenza. 

In relazione all'istanza di rimborso (ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973), la stessa può essere presentata sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (sostituto d'imposta), sia dal percipiente delle somme erroneamente assoggettate a ritenuta (sostituito). 

Quanto al dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza di 48 mesi per la presentazione delle istanze di rimborso, viene osservato che la disciplina del rimborso individua due termini distinti in funzione del soggetto richiedente. In particolare:

- se il richiedente è il sostituto, il termine decorre dall'errato versamento della ritenuta;

- se il richiedente è il sostituito, il termine decorre dal momento in cui la ritenuta è stata erroneamente operata.

Nel caso prospettato, presupponendo che sia la società a presentare la domanda di rimborso, il termine decorre dal momento dell'erroneo versamento delle ritenute. Il rimborso è, in genere, erogato direttamente al soggetto richiedente (società) e non anche ad un terzo (nel caso di specie il singolo dirigente).

Infine, l'anticipazione erogata dalla società istante in favore dei dirigenti in servizio per un importo pari alle ritenute non dovute e oggetto dell'istanza di rimborso, non rientrando nell'elenco tassativo delle somme e dei valori che, in deroga al principio di onnicomprensività, non concorrono, o concorrono solo parzialmente, al reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, TUIR), concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente del dirigente, in servizio presso la società istante (art. 51, comma 1, TUIR). 

 

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