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Contributi a fondo perduto per guide e accompagnatori turistici. I chiarimenti del MIBACT

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Contributi a fondo perduto per guide e accompagnatori turistici. I chiarimenti del MIBACT

giovedì, 05 novembre 2020

La Direzione Generale Turismo del MIBACT ha destinato 20milioni di euro a fondo perduto del Fondo emergenza turismo a guide e accompagnatori turistici, al fine di ristorarli dalle perdite subite a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus.

Il Fondo emergenze turismo, istituito con il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 182 convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020), è stato incrementato di 265milioni di euro ed esteso, infatti, anche a guide e accompagnatori turistici con il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 77 convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020 n.126) e infine ulteriormente rifinanziato con il Decreto Ristori.


Le guide e gli accompagnatori turistici interessati a presentare domanda per accedere al suddetto contributo, secondo quanto precisato dal Decreto ministeriale n. 440 del 2 ottobre e più in dettaglio, dal successivo Avviso pubblico con cui sono state stabilite le modalità operative di assegnazione ed erogazione dei contributi, devono:

  • essere titolari di partita iva e patentino attivi in data anteriore al 23 febbraio 2020 e operanti, come attività prevalente, nei settori associati ai codici ATECO 79.90.20, e ai codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 -6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B;
  • essere residenti in Italia;
  • essere in regola con i contributi previdenziali e con gli oneri assicurativi e fiscali;
  • essere in regola con la normativa antimafia;
  • non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
  • non aver superato, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il massimale previsto negli aiuti cosiddetti de minimis dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Con specifico riferimento al requisito della partita iva che, in base a quanto si apprende dal decreto ministeriale n. 440 e dall'avviso pubblico ad esso connesso, deve risultare attiva da una data anteriore al 23 febbraio 2020, il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo ha chiarito che, qualora la stessa risultava attiva in data 23/02, ma successivamente è stata chiusa, per poter presentare domanda per accedere al contributo a fondo perduto, è necessario riattivare la partita iva, in quanto proprio l’avviso pubblico del Mibact attuativo della misura all'art. 3 comma 2, prevede che il suddetto requisito debba essere posseduto fino alla data di effettiva erogazione del contributo.


Medesimo discorso vale per il patentino. In base alle precisazioni fornite dal MIBACT, i due requisiti - P.IVA attiva e patentino - devono infatti essere posseduti alla data del 23/02/2020, in quanto l’agevolazione è un ristoro destinato a coloro che operavano come guida e operatore turistico attivamente al 23/02/2020, ma hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza sanitaria.
Pertanto, chi possiede la partita iva attiva alla data del 23/02, ma ha ricevuto il patentino per operare come guida o accompagnatore turistico solo in seguito, non può accedere al contributo.


Il decreto ministeriale del 4 ottobre n. 440 e l’avviso pubblico, richiedono, inoltre, tra i requisiti soggettivi, oltre che il possesso del patentino per esercitare l’attività di guida o accompagnatore turistico, l’essere in regola con i contributi previdenziali, fiscali e assicurativi. Sul punto, il Ministero sottolinea che, qualora il patentino sia stato rilasciato in una Regione in cui l’assicurazione è richiesta come requisito obbligatorio per svolgere l’attività, ma il soggetto che intenda presentare domanda per accedere al contributo a fondo perduto risiede in un’altra regione per la quale l’assicurazione non è necessaria per esercitare, ai fini dell’accesso al beneficio, considerando che tale professione può essere svolta su tutto il territorio nazionale, secondo quanto puntualizzato dal Ministero, è necessario dotarsi di assicurazione.


Sempre in base a quanto chiarito dal MIBACT, in risposta alle domande più frequenti, sono escluse dal beneficio a fondo perduto:

  • le associazioni,
  • le guide ambientalistiche,
  • le guide escursionistiche,
  • le società di persone, sebbene, in quest’ultimo caso, le guide turistiche o gli accompagnatori turistici che fanno parte della società, possono presentare domanda, purchè posseggano i requisiti richiesti e innanzi indicati.

Si ricorda che le risorse saranno suddivise in egual misura in base al numero delle domande ammissibili ricevute, con un tetto di 5mila euro per singolo beneficiario e che qualora il beneficiario sia contestualmente guida e accompagnatore turistico, può presentare una sola richiesta, precisando per quale attività fa istanza.


Le domande, a pena di inammissibilità, salvo non giungano modifiche o proroghe con il nuovo decreto ministeriale di cui si attende la pubblicazione, possono essere inviate a mezzo della piattaforma informatica accessibile dal sito della D.G. Turismo del Mibact fino al prossimo il 3 dicembre entro e non oltre le ore 14.00.

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