Con la nota 26 ottobre 2020, n. 896, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ritorna a occuparsi delle dimissioni che vengono rassegnate dal lavoratore padre e delle relative conseguenze, affermando che il lavoratore padre che rassegna le dimissioni durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001, non è tenuto al preavviso indipendentemente dall'aver fruito o meno del congedo di paternità.
La fattispecie
Con la nota n. 896/2020 in esame, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito di richiesta di chiarimenti, è tornato sulla questione relativa all’obbligo di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore padre che non abbia fruito del congedo di paternità.
Sul piano normativo, si richiama l’art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 (contenente il Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), secondo cui, in caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’art. 54 dello stesso decreto, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.
Tale ultimo periodo, afferente il preavviso, era in origine previsto al comma 5 dell’art. 55. Tuttavia, l’art. 12, comma 1 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 80/2015, ha modificato l’art. 55, abrogandone il comma 5 e reinserendone il suo contenuto in fondo al comma 1.
Il successivo comma 2 dell’art. 55, non modificato dal D.Lgs. n. 80/2015, stabilisce a tutt’oggi, che la disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
Ora, considerato che il comma 2 si riferiva nell’originaria versione del comma 1, ci si domanda se la condizione relativa alla fruizione del congedo di paternità sia richiesta unicamente per il godimento delle indennità spettanti alla lavoratrice, previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento o, proprio in ragione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015, si debba estendere, attraverso un’interpretazione letterale, anche al nuovo periodo inserito nel comma 1 e relativo all’esonero dall’obbligo di preavviso.
Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, l’INL si interroga sulla reale finalità del legislatore del 2015 di incidere sulla precedente ratio della disposizione in questione.
A tal fine, la nota n. 896/2020 qui in esame, sottolinea che, sulla scorta della formulazione dell’art. 55, non appare manifesta una intenzione di modifica dell’originaria voluntas legis, secondo la quale il diritto di dimettersi senza preavviso non era condizionato dalla fruizione del periodo di congedo, richiesto ai soli fini del diritto a percepire le indennità di legge e contrattuali.
Per l’Ispettorato del Lavoro appare corretto affermare che il padre lavoratore, fruitore del congedo di paternità, che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso ed ha diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva.
Da quanto sopra, si deduce che sia il diritto di percepire le indennità di legge e contrattuali, sia quello di dimettersi senza preavviso, siano legati alla fruizione del congedo di paternità.
Ricorda, infine, l’INL che, in coerenza con quanto già precisato con nota 25 settembre 2020, n. 749, in tema di convalida delle dimissioni del lavoratore padre, anche ai fini dell’esonero dal preavviso ha rilevanza la circostanza che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore di cui il datore di lavoro potrà essere informato anche all’atto della presentazione delle dimissioni, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.