L’aliquota IVA ridotta del 4%, prevista per gli autoveicoli con motore elettrico di potenza non superiore a 150 kW, non è applicabile anche per l’acquisto, con installazione nella propria abitazione, di una stazione di ricarica dell’automobile, in quanto la stazione di ricarica non costituisce un “pezzo” destinato all’adattamento del veicolo, ma un bene a se stante.
E' quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 334 del 10 settembre 2020, presentata da un contribuente che ha acquistato un autoveicolo con motore elettrico di potenza non superiore a 150 kW, beneficiando dell’aliquota IVA agevolata del 4%, di cui al n. 31) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
All’Agenzia delle Entrate, l’istante ha chiesto se tale agevolazione sia applicabile anche per l’acquisto, con installazione nella propria abitazione, di una stazione di ricarica, che gli consentirebbe di ricaricare autonomamente l’automobile elettrica.
A favore dell’applicazione dell’aliquota del 4%, il contribuente ha osservato che la stazione di ricarica è elemento accessorio indispensabile al funzionamento dell’automobile, sicché rientra nella previsione dell’art. 8, comma 3, della L. n. 449/1997, secondo cui, oltre alla cessione degli autoveicoli ivi individuati, l’agevolazione in esame si applica anche “alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi”, effettuati nei confronti degli aventi diritto.
Invero, nella risposta, l’Agenzia ha preso in considerazione il n. 33) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, che dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32”.
Come già specificato dalla circolare n. 46/E/2001, la logica di tale disposizione è quella di agevolare solo i pezzi, i ricambi e gli accessori, propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile.
Se le apparecchiature si incorporano in un bene “comune” (si pensi ai dispositivi che concretizzano l’adattamento del veicolo), l’agevolazione spetta solo per i pezzi, le parti staccate, gli accessori, ecc., propri dell’adattamento.
A tale conclusione, osserva l’Agenzia, conduce un’attenta considerazione dell’avverbio “esclusivamente” utilizzato dal legislatore, che rende manifesta la volontà di limitare l’agevolazione alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate, ecc. degli oggetti che costituiscono l’ausilio per il disabile, vale a dire i pezzi destinati funzionalmente all’adattamento dei veicoli in questione e di quelli che, comunque, costituiscono componenti dell’adattamento.
Alla luce dei tali considerazioni, nella risposta n. 334/E/2020 è stata esclusa la possibilità di condividere la soluzione prospettata dall’istante in ordine all’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% all’acquisto di una stazione di ricarica da installare presso la propria abitazione per ricaricare l’auto elettrica in precedenza acquistata, posto che la stazione di ricarica non costituisce un “pezzo” destinato all’adattamento del veicolo del disabile, ma un bene a se stante.