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Tracciabilità spese sanitarie e veterinarie e oneri detraibili diversi ai fini dell'elaborazione dal 2020 della dichiarazione dei redditi precompilata.

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Tracciabilità spese sanitarie e veterinarie e oneri detraibili diversi ai fini dell'elaborazione dal 2020 della dichiarazione dei redditi precompilata.

martedì, 20 ottobre 2020

Con Provvedimenti del 16 ottobre 2020, nn. 329652 e 329676, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla tracciabilità delle spese sanitarie e veterinarie e degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno d’imposta 2020.

I due documenti sono strettamente correlati al nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese detraibili, introdotto dalla legge di Bilancio 2020.

La legge di Bilancio 2020

Si premette che l’art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), dispone che a decorrere dal periodo d’imposta 2020 la detrazione IRPEF del 19% (escluse quindi le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia:

  • con versamento bancario o postale, 
  • ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (come ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, altri sistemi di pagamento tracciabile).

Il successivo comma 680 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, prevede che l’obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Dati delle spese sanitarie e veterinarie

Con il Provvedimento n. 329676/2020, è stato pertanto stabilito che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 1 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175), a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria (art. 3, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 175/2014) sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità tracciabili di cui all’art. 1, comma 679, della legge di Bilancio 2020, ad eccezione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici o relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, le quali continuano a dover essere comunicate indipendentemente dalle modalità di pagamento.

Oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie

Riguardo agli altri oneri detraibili al 19% diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, il contestuale Provvedimento n. 329652/2020 ha parimenti disposto che, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria, questa volta, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 e in base ai relativi decreti MEF, vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri sostenuti con le previste modalità tracciabili.

In questo caso vi rientrano, ad esempio, le comunicazioni dei dati relativi agli interessi passivi e agli oneri accessori sostenuti per mutui agrari e fondiari; ai premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza; alle spese per l’istruzione universitaria; alle spese per l’istruzione scolastica; alle rette per la frequenza di asili nido; alle spese funebri.

Il soggetto obbligato alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata sarà quindi onerato dall’obbligo di verificare se le spese sostenute sono state pagate con strumenti tracciabili, provvedendo alla comunicazione dei soli importi detraibili sulla scorta della riformata disciplina.

Con i Provvedimenti in esame si è in sostanza stabilito che non possono essere inseriti nelle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni le spese sostenute con modalità di pagamento (esempio contanti) che non consentono più di beneficiare della detrazione.

 

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