I produttori musicali e gli organizzatori di concerti e spettacoli dal vivo potranno godere del credito d’imposta del 30% delle spese sostenute per la produzione di tutte le opere musicali.
Il tax credit musica di cui all’art. 7 del D.L. n.91/2013, sinora riferito eslcusivamente alle spese sostenute per produrre, distribuire e sponsorizzare le sole opere prime, seconde o terze di giovani artisti emergenti, intesi come singoli artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti viene esteso a tutta la produzione musicale e all'organizzazione di concerti e spettacoli musicali dal vivo.
Con l’introduzione del comma 6 bis all’articolo 80 del Decreto Agosto in sede di conversione in legge (L. 13 ottobre 2020 n. 126), il legislatore è infatti intervenuto sull’articolo 7 decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito nella legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.
L’articolo 7, nella sua formulazione originaria, riconosceva alle imprese discografiche e agli organizzatori e produttori di concerti e musica dal vivo, un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la produzione, distribuzione e promozione delle registrazioni fonografiche e videografiche, ma solo con riferimento alle opere prime, seconde o terze, ad esclusione delle demo autoprodotte e solo se opere di giovani talenti.
Dal credito d’imposta restavano dunque escluse le spese sopportate per realizzare, distribuire e sponsorizzare tutta l’altra musica.
Al fine di sostenere i produttori e le imprese che organizzano concerti e spettacoli dal vivo, in questo difficile periodo di crisi che colpisce in particolare il comparto musicale, dei concerti e dell’intrattenimento, il legislatore ha dunque eliminato le due condizioni restrittive ed ampliato la portata del tax credit musica.
Il credito d’imposta del 30% rivolto ai produttori di fonogrammi e videogrammi e alle imprese che organizzano spettacoli dal vivo, non è pertanto più legato esclusivamente alla produzione degli artisti emergenti, né alle loro opere prime, seconde o terze, ma viene esteso alle spese sostenute per produrre e distribuire tutta la musica in generale.
L’intervento odierno novella anche la rubrica dell’articolo, ridefinendola come “Interventi urgenti nel settore della musica nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore”, espungendo il riferimento ai giovani artisti e compositori emergenti.
Si rammenta che per accedere al tax credit musica del 30%, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. Inoltre, non deve trattarsi di imprese controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi. Le imprese devono esistere almeno dal 1° gennaio 2012.
E’ possibile accedere all’agevolazione fiscale destinata al settore musicale nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti cosiddetti «de minimis».
Il tax credit musica, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Per accedere al beneficio in esame, i soggetti interessati devono:
- essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per la apposizione della firma digitale;
- attivare un account all’interno della piattaforma Fusonline, se non già attivato;
- registrare i dati del soggetto richiedente, se non già registrato su Fusonline.
La modifica, apportata all’art. 7 dalla legge di conversione del Decreto Agosto, che destina anche ulteriori 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a tale intervento, sarà comunque pienamente efficace dopo che la Commissione europea avrà autorizzato la spesa, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.