Anche i palazzi antichi e i castelli possono accedere al superbonus.
Grazie alla novella di cui all’articolo 80, comma 6 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), come convertito dalla Legge del 13 ottobre 2020 n. 126, che ha ritoccato l’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), anche gli immobili accatastati nella categoria A/9, ossia castelli e palazzi con eminenti pregi artistici e storici, possono fruire degli incentivi fiscali in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Secondo quanto recitava inizialmente l’articolo 119, comma 15-bis, del decreto Rilancio, gli immobili accatastati nella categoria A/9, al pari di abitazioni signorili [categoria catastale A/1] e ville di pregio [categoria A/8], venivano espressamente esclusi dal superbonus.
Il comma 6 dell’art. 80 del decreto Agosto ha invece modificato tale disposizione, fissando una piccola deroga per i castelli e i palazzi antichi, i quali potranno fruire delle detrazioni previste in favore di chi effettua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici solo se aperti al pubblico.
Castelli e palazzi antichi, come ville [A/8] e residenze di lusso [A/8] dunque in generale NON possono godere delle detrazioni del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di interventi rientranti nel cosiddetto “superbonus”, salvo si possano visitare o vi si possa soggiornare.
Si rammenta che la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 è riferita alle spese documentate, sostenute dal contribuente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati:
- sulle parti comuni di edifici condominiali;
- sulle unità immobiliari indipendenti;
- sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
Si tratta di spese considerate come principali, alle quali possono aggiungersi altri interventi purchè effettuati assieme ad almeno un intervento principale (trainante). A questo gruppo di interventi secondario appartengono ad esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica sugli edifici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Possono accedere al superbonus le persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile (come proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari), i condomini, gli Istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate per i soli lavori destinati agli spogliatoi.
Per ottenere l’agevolazione, la regolarità degli interventi deve essere asseverata da professionisti abilitati ai quali spetta il compito di certificare che vi sia coerenza tra le spese sostenute dall’istante e gli interventi agevolati.
Crediti d’imposta e sconti sui corrispettivi, cedibili a terzi soggetti (derogando alle norme sulla cedibilità dei crediti), comprese banche e intermediari finanziari, sono inoltre previsti dall’articolo 121 del decreto Rilancio con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi emanati dal Mise, rispettivamente Decreto Requisiti Tecnici e Decreto Asseverazioni, è stata fornita la modulistica per presentare la domanda e definite le modalità di inoltro dell’asseverazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, agli organi competenti [tra cui ENEA].
Al fine di fornire maggiori delucidazioni sulla misura, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato la circolare 24/E dell’8 agosto 2020, il provvedimento n. 283847 dell’8 agosto 2020 e una guida.