Con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 del Decreto Agosto (D.L. 14 agosto n. 104) è stato modificato l’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) rafforzando il bonus affitti in favore del settore turistico al fine di contenere la crisi economica che l’emergenza Covid-19 sta generando in questo comparto.
Nello specifico, la modifica apportata dal Senato all’art. 28 del Decreto Rilancio mediante l'art. 77 L. n. 126 del 13 ottobre 2020, riguarda la misura del credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda che comprende almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività che viene elevato in favore delle strutture turistico-ricettive, al 50% dell’importo dei canoni versati.
L’aumento vale solo per il settore turistico. Per gli altri comparti [industriale, commerciale, artigianale, agricolo, lavoro autonomo] la misura del credito d’imposta per l’affitto d’azienda rimane infatti fissata al 30% dei canoni di affitto come già previsto dall’art. 28 comma 2 D.L. n. 34/2020 convertito nella L. n. 77/2020.
La nuova disposizione precisa inoltre, in maniera espressa, che il credito d’imposta spetta sia per il contratto di locazione dell’immobile che per il contratto di affitto d’azienda, qualora con riferimento alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti.
Sempre con specifico riferimento alle strutture turistico-ricettive, il periodo di spettanza del credito d’imposta previsto dall’art. 28 [quindi quello relativo all’affitto d’azienda portato dal 30% al 50% per chi opera nel turismo e quello relativo al contratto di locazione di immobile, leasing o concessione di immobile ad uso non abitativo pari al 60% del valore del canone] viene prorogato fino al 31 dicembre 2020.
Per fare il punto, si ricorda che il Decreto di Agosto, all’art. 28 ha previsto che del bonus affitti riferito ai canoni versati per contratti di locazione di immobile, leasing, concessione in uso di immobile ad uso non abitativo e per contratti di affitto d’azienda in cui vi sia almeno un immobile destinato allo svolgimento dell’attività turistica, possano beneficiare le strutture turistico ricettive, gli agriturismi, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator, compresi stabilimenti termali e centri benessere, indipendentemente dalla riduzione del volume di ricavi e compensi maturato nel periodo di imposta precedente, a differenza degli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che vi possono accedere solo se dimostrano di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, salvo non abbiano iniziato a svolgere l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Il decreto Agosto ha inoltre previsto una proroga della valenza del credito d’imposta per tutti i comparti interessati fino a giugno, mentre per le strutture turistico-ricettive con attività stagionale, fino a luglio.
In sede di conversione in legge, il bonus affitti solo per il settore turistico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 indipendentemente dalla stagionalità dell’attività.
Ricapitolando, il bonus affitti spetta anche alle aziende del comparto turistico, in dettaglio possono beneficiarne:
- strutture turistico-ricettive, compresi agriturismi e bed&breakfast;
- agenzie di viaggio e tour operator;
- stabilimenti termali e centri per il benessere fisico;
- chi svolge attività di guida e assistenza turistica.
Chi opera nel comparto turistico può fruirne sino al 31 dicembre 2020 indipendentemente da un calo di fatturato rispetto all’anno di imposta precedente.
Per quanto riguarda contratti di locazione, leasing, concessione in uso di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività turistica, l’importo del credito d’imposta è pari al 60% del canone.
Per quanto riguarda i contratti di affitto d’azienda in cui vi sia almeno un immobile destinato allo svolgimento dell’attività turistica, l’importo del credito d’imposta sale al 50%.
Se i due contratti sono distinti relativamente alla medesima struttura, si può fruire di entrambi i crediti d’imposta.
Sì al bonus vacanze anche se la vacanza si acquista dagli intermediari online
Modifiche, in sede di conversione in legge del Decreto Agosto, sono state formulate anche con riferimento al bonus vacanze. Mentre la disposizione originaria del Decreto Rilancio, nel dettaglio, l’articolo 176, comma 3, alla lettera c) imponeva tra le condizioni per fruire del bonus o tax credit vacanze, che il pagamento della vacanza fosse versato nelle mani dirette della struttura ricettiva che vi aveva aderito, dell’agenzia di viaggio o del tour operator, escludendo espressamente l’intervento delle piattaforme che si occupano di intermediazione turistica, la nuova lettera c) comma 3 dell’art. 176, cambia completamente la condizione, stabilendo che il bonus vacanza può essere percepito anche se il pagamento del servizio viene corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonchè di agenzie di viaggio e tour operator.