L’INPS, con l’ormai nota circolare n. 155/2020, ha reso operativa la disciplina relativa alle integrazioni salariali, così come previsto dal D.L. Agosto. La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha pubblicato un approfondimento in materia.
Tra le varie novita’ apportate dal Decreto Agosto, rese operative dall’Ente previdenziale, e’ utile approfondire le particolarita’ legate al punto 2 della circolare n. 115/2020 che affronta le questioni relative alla richiesta delle ulteriori 9 settimane che, per alcuni, ha un costo, sottoforma di contributo addizionale.
La causale di riferimento è “COVID-19 con fatturato” e riguarda le richieste:
· per CIGO;
· per assegno ordinario del FIS;
· per la Cassa in deroga.
Si ricorda che le istanze che riguarderanno, periodi successivi al 14 settembre, dovranno essere accompagnati da una autocertificazione ex DPR n. 445/2000. I datori di lavoro, con tale documento, dovranno fornire l’esito della comparazione tra il fatturato aziendale relativo al primo semestre 2020 e quello del 2019.
Il contributo addizionale, potra’:
· essere pari al 9% della retribuzione globale del lavoratore se avesse lavorato quelle ore durante la sospensione o la riduzione di orario. Nella comparazione il fatturato si è ridotto meno del 20%;
· essere al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di sospensione o di integrazione salariale, per le aziende che non hanno subito cali di fatturato.
Non è, invece, dovuto alcun contributo addizionale se la riduzione del fatturato, nel periodo sopra considerato, è pari o superiore al 20%. La stessa cosa vale per le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 (vale la data di comunicazione dell’attività inviata alla Camera di Commercio e non quella di apertura della matricola aziendale) le quali non debbono versare alcun contributo addizionale.
Il fatturato
La Fondazione ha ritenuto opportuno approfondire la nozione di fatturato, in quanto risulta il punto focale per la determinazione della misura del contributo addizionale dovuto. La dottrina concorda nel ritenere ch per fatturato si intende il volume dei ricavi o quello dei compensi.
La circolare n.115/2020 richiama “gli indici di calcolo e le modalita’ di raffronto illustrate dall’ADE”. E’ utile, infatti, ricordare che L’Agenzia delle Entrate e’ stata chiamata a fornire dei chiarimenti per il calcolo del fatturato, in particolre con le circolari n. 9/E del 13 aprile 2020 e 15/E del 14 giugno 2020, con cui ha stabilito che, al fine di determinare il fatturato o i corrispettivi occorre far riferimento alle operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA dei periodi posti in raffronto.
Per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione occorre far riferimento all’ammontare dei ricavi che si calcolano tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.
Per coloro che esercitano contestualmente piu’ attivita’ o producano nel medesimo peiodo d’imposta reddito d’impresa e reddito di lavoro autonomo l’ammonatre del fatturato dovra’ tener conto di tutte le attivita’ esercitate.
Come funziona?
In base a quanto autocertificato dal datore di lavoro, l’Istituto individua l’aliquota del contributo addizionale che va versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. La mancanza dell’autocertificazione fornisce facolta’ all’Istituto di applicare l’aliquota massima, ferme restando le necessarie verifiche su quanto dichiarato, che saranno effettuate sia dall’Istituto che dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati ed elementi di valutazione che potranno scambiarsi.
Per le domande, le imprese potranno utilizzare gli stessi applicativi in uso per le istanze delle prime 9 settimane, scegliendo la causale “COVID-19 con fatturato”.