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Bonus ristorazione esteso agli agriturismi, al catering per eventi e agli alberghi

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Bonus ristorazione esteso agli agriturismi, al catering per eventi e agli alberghi

mercoledì, 14 ottobre 2020

Potranno beneficiare del contributo a fondo perduto previsto per le attività di ristorazione e istituito dall’art. 58 del Decreto Agosto (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020) denominato “Fondo filiera per la ristorazione”, non solo i ristoranti, le mense e chi svolge attività di catering su base continuativa (ossia coloro che forniscono pasti presso ospedali, scuole, industrie), ma anche gli agriturismi, le attività di catering e banqueting per eventi e gli alberghi che somministrano cibo.

Con le modifiche che, in sede di conversione, la Legge del 13 ottobre 2020 n. 126 ha apportato al Decreto Agosto (Decreto legge n. 104/2020) si è infatti intervenuti anche sull’art.58 che aveva previsto uno specifico contributo a fondo perduto destinato ai ristoratori.
In aggiunta ai codici ATECO già indicati questa estate dal decreto n. 104, sono stati inseriti i codici ATECO che fanno riferimento alle attività sopraccitate; in dettaglio, l’aggiunta riguarda i seguenti codici ATECO:

  • 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole – agriturismi con ristorazione);
  • 56.21.00 (attività di catering e banqueting per eventi);
  • 55.10.00 (alberghi).

Gli alberghi potranno beneficiare del contributo a fondo perduto dedicato alla filiera della ristorazione limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

Come già era stato previsto dal Decreto n. 104/2020, prima della sua conversione in legge, il contributo a fondo perduto ristorazione è riconosciuto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di  filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio ed è concesso a condizione che l'ammontare  del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo  a  giugno  2020 sia inferiore ai  tre  quarti  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei corrispettivi medi dei mesi da  marzo  a  giugno  2019.
Coloro che hanno avviato l’attività con decorrenza gennaio 2019, potranno beneficiare del bonus ristorazione anche in assenza dei requisiti innanzi indicati.

La legge di conversione è intervenuta anche sui commi 7 e 8 del medesimo articolo 58.

Con riferimento al comma 7, riguardante le competenze di controllo che già il Decreto Agosto aveva assegnato al Ministero delle politiche agricole e forestali da effettuarsi anche a mezzo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), la nuova disposizione prevede che le verifiche siano effettuate a campione sui beneficiari del contributo secondo modalità che verranno fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e forestali da emanarsi entro i prossimi 30 giorni, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato.

Mentre il nuovo comma 8, che ha ad oggetto i casi in cui il contributo viene indebitamente percepito, nella sua nuova formulazione, prevede un inasprimento della sanzione; oltre alla restituzione del doppio del   contributo  non spettante, infatti, si fa un espresso rimando anche all’art. 316-bis [Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato], stabilendo che l'ammontare della sanzione amministrativa di cui al secondo comma dello stesso articolo, venga nel caso di siffatta percezione indebita, elevata a 8.000 euro.
In sede di conversione sono state inoltre stanziate ulteriori somme per il bonus ristorazione che andranno a coprire anche il 2021. Mentre infatti il Decreto Agosto aveva previsto una spesa pari a 2 milioni di euro destinata al Fondo filiera ristorazione solo per l’anno 2020, con la conversione in legge, vengono aggiunti ulteriori 0,5 milioni di euro per il 2021.

Fondo filiera ristorazione. Come funziona

Nessuna modifica, in verità, è stata effettuata dalla legge di conversione del Decreto Agosto, alla procedura per ricevere il bonus ristorazione che sostanzialmente resta uguale a quella originariamente impostata.

Al fine  di  ottenere  il  contributo,  i  soggetti  interessati dovranno presentare una istanza secondo modalità che saranno fissate con un Decreto del MIPAAF. Il contributo verrà erogato mediante il pagamento  di un anticipo del 90%  al  momento  dell'accettazione  della domanda,  a  fronte  della presentazione   dei   documenti   fiscali certificanti gli acquisti dei prodotti alimentari e agricoli di territorio effettuati, anche non quietanzati,  nonché di una autocertificazione attestante  la  sussistenza  dei  requisiti richiesti  e  l'insussistenza  delle  condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo  6  settembre 2011, n. 159.
Il saldo del contributo verrà versato a seguito della presentazione  della  quietanza  di  pagamento,   che   va attuata con modalità tracciabile.
Il bonus filiera ristorazione sarà erogato nel rispetto  dei limiti previsti dalla  normativa  europea  in  materia  di  aiuti  de minimis.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini  del  rapporto  di  cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del valore  della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n. 446, ed è alternativo al bonus centri storici (articolo 59 D.L. n. 104/2020].


La piattaforma della ristorazione


Verrà predisposta una piattaforma denominata «piattaforma della ristorazione», alla quale l’interessato dovrà registrarsi, ma ci si potrà recare anche presso sportelli fisici del concessionario convenzionato al quale verrà conferita la gestione delle pratiche.
Occorrrerà inserire sulla piattaforma o presentare fisicamente al concessionario la richiesta di accesso al beneficio, fornendo i dati richiesti, tra  cui copia  del versamento  dell'importo  di  adesione  all'iniziativa  di  sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento,  fisico  o  digitale.  
Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  il concessionario convenzionato pubblicheranno sui propri siti le informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio.

Il concessionario convenzionato, dopo aver inviato la documentazione ricevuta al Ministero che verificherà la presenza dei requisiti, provvederà all'emissione dei bonifici verso i soggetti ammessi pari al 90 % del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero degli importi relativi.

Il beneficiario deve certificare di aver effettuato gli acquisti di prodotti agricoli e alimentari di territorio attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato; all'esito della verifica, il concessionario  convenzionato provvederà  ad   emettere   nelle medesime  modalità  i  bonifici  a  saldo  del contributo.  
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali verrà fissato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio e i criteri di assegnazione al concessionario convenzionato.

Istituito il fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

Dopo l’articolo 58 la legge di conversione del decreto Agosto inserisce quattro ulteriori articoli, tra questi, l’articolo 58 bis che istituisce un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Il Fondo avrà una dotazione massima di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che verranno spese per sostenere interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma al fine di stimolare la ripresa e il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti. Anche in tal caso, un decreto del MIPAAF, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definirà i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo.


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