Con la Risoluzione n. 54 del 25.9.2020, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al regime fiscale dei contributi versati agli enti bilaterali, dal datore di lavoro e/o dal lavoratore, a seguito di quanto stabilito dal CCNL di categoria, precisando, come già avvenuto in passato con le Circolari n. 326/1997 e n. 55/1999 ed anche con una precedente Risposta ad Interpello n. 24/2018, che tali contributi, previsti dal contratto collettivo, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo il principio di onnicomprensività, sancito dal comma 1 dell’art. 51, in quanto non riconducibili nell’esclusione dal reddito stabilita dall’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, perché non versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
L’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR non consente, infatti, di escludere dalla formazione del reddito i contributi assistenziali non obbligatori per legge, come quelli versati agli enti bilaterali in base ad accordi contrattuali. In pratica ciò vuol dire che se i contributi versati all’ente bilaterale concorrono a formare il reddito, il contributo a carico del dipendente non si deduce dal reddito e quello a carico dell’azienda deve essere sommato al reddito.
Diverso è invece il caso in cui il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano solo l'obbligo di fornire alcune prestazioni assistenziali ai dipendenti da parte del datore di lavoro e quest’ultimo scelga di garantirsi una copertura economica, iscrivendosi ad un ente o ad una cassa.
In tali circostanze, rispondendo il pagamento dei contributi all'ente o alla cassa ad un interesse esclusivo del datore di lavoro, i contributi versati non costituiranno reddito imponibile per i dipendenti.
L’Agenzia chiarisce, inoltre, che, condizione necessaria affinché i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro risultino imponibili per i dipendenti, è che tali contributi siano riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, vale a dire che vi sia un collegamento diretto tra il versamento del contributo e la posizione di ogni singolo lavoratore.
Nel caso posto con istanza d’interpello, la società istante versa, con cadenza trimestrale, all’Ente bilaterale l'ammontare della contribuzione dovuta per il trimestre precedente, in maniera convenzionale, moltiplicando il contributo dovuto per la "forza media" del trimestre di competenza. In tale circostanza, l’Agenzia ritiene che trattandosi di un contributo cumulativo e indifferenziato e non essendoci un collegamento diretto tra il contributo versato dal datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore, tali contributi non costituiscono reddito per i dipendenti ai sensi del comma 1, dell'articolo 51 del Tuir.
Nella stessa sede è stato analizzato il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali, che secondo la previsione degli statuti degli enti bilaterali sono erogate ai lavoratori in determinate circostanze.
A questo proposito, l’Agenzia ricorda, come più volte precisato, che le prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale risulteranno assoggettate a tassazione qualora inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa, redditi diversi), comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.