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Più veloci e meno complesse le procedure di cancellazione dal Registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi

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Più veloci e meno complesse le procedure di cancellazione dal Registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi

martedì, 13 ottobre 2020

Con il Decreto Legge n. 76/2020 (meglio noto come Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 14 settembre 2020 e contenente misure urgenti finalizzate alla semplificazione e all’innovazione digitale del Paese, il legislatore è intervenuto anche sulla procedura di cancellazione delle ditte e delle società dal registro delle imprese.


In dettaglio, l’articolo 40 del Decreto legge n. 76:

  • snellisce il procedimento di cancellazione dal registro delle ditte e delle società di persone promosso d’ufficio, affidando di fatto al Conservatore l’emanazione del provvedimento conclusivo;
  • introduce per le società di capitali una nuova ipotesi di cancellazione d’ufficio dal registro stesso;
  • interviene sulla procedura di cancellazione dal registro speciale relativamente alle start up e pmi innovative.

Non solo. La disposizione agisce altresì sulla procedura di cancellazione dall’albo con riferimento agli enti cooperativi; modifica l’articolo 2492 c.c. che detta disposizioni sul bilancio finale in sede di liquidazione e aggiunge all’art. 2495 c.c. relativo alla procedura di cancellazione dal registro delle imprese avviata dai liquidatori, un nuovo comma dopo il primo.


Perché questo intervento


Secondo quanto si apprende dalla Relazione illustrativa che accompagna il decreto n. 76/2020, l’intervento di cui all’art. 40 che trasferisce in capo del conservatore il compito di procedere d’ufficio alla cancellazione dal registro delle imprese non più attive, si è reso necessario al fine di garantire chiarezza e fare ordine nel Registro delle imprese, ossia per assicurare che il Registro adempia alla sua funzione principale, quella di rispecchiare la realtà imprenditoriale vigente nel nostro Paese in maniera veritiera ed esatta, procedendo alla cancellazione effettiva e tempestiva di quelle imprese che hanno cessato di operare.


La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese vigente


La procedura di cancellazione, sinora in vigore, demanda all’imprenditore il dovere di promuovere all’ufficio camerale preposto apposita istanza di iscrizione di cancellazione dell’impresa dal registro. Solo qualora l’imprenditore sia inoperoso, interviene la cancellazione d’ufficio.
Con specifico riferimento alle ditte individuali e alle società di persone, le procedure di cancellazione d’ufficio sono regolate dal D.P.R. n. 247 del 2004, mentre, per quanto concerne le società di capitali, l’articolo 2490 c.c. al comma 6 contempla solo un’ipotesi di cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro, ossia nel caso in cui la società posta in liquidazione, non abbia depositato il bilancio per tre anni consecutivi.


Fino ad oggi, si legge nella Relazione illustrativa al D.L. n. 76/2020, queste procedure non sono valse ad avere un Registro delle imprese aggiornato in maniera tempestiva e completo, da un lato poiché le procedure stesse sono risultate complesse e farraginose (nella specie quella prevista dal D.P.R. n. 247/2004), dall’altro perché, con particolare riferimento alle società di capitali, la cancellazione d’ufficio può essere attivata solo nel caso previsto dall’art. 2490 c.c. sesto comma, disposizione che non considera tutte quelle situazioni in cui sarebbe dovuto intervenire un obbligo di scioglimento della società, ma per noncuranza degli organi, siffatte società sono lasciate formalmente iscritte nel registro, sebbene l’impresa non operi ormai da tempo.
Per quanto concerne la cancellazione dal registro delle società di persone e delle ditte individuali, la procedura di cui al D.P.R. n. 247 citato prevede che l’ufficio camerale, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, li comunichi al giudice del registro, il quale, a seguito di una procedura istruttoria con cui verifica se l’impresa può essere cancellata d’ufficio o meno, procede ad emettere la sua decisione che segna la chiusura della procedura; questa fase, propedeutica alla conclusione effettiva dell’iter di cancellazione, allunga notevolmente i tempi per la chiusura della procedura, posticipando il momento dell’effettiva iscrizione nel registro dell’atto di cancellazione, facendo dunque perdere al Registro delle imprese la sua funzione principale. Essendo questo il collo di bottiglia che incide in maniera negativa sul numero di pratiche che gli uffici riescono a chiudere efficacemente, si è dunque deciso di snellire la procedura di cancellazione nel suo provvedimento conclusivo e di demandare il compito della sua adozione al conservatore e non più al giudice del registro.


La nuova procedura di cancellazione d’ufficio dal registro imprese – Art. 40 Decreto Semplificazioni


In dettaglio, la nuova disposizione di cui all’articolo 40 della L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall’articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore.
E’ dunque il conservatore [non più il giudice] che si occupa della fase istruttoria, appurando, mediante i dovuti controlli, se si può procedere alla cancellazione della ditta individuale o della società di persone dal registro.  


Cancellazione d’ufficio dal registro ditte e società di persone – Decreto Semplificazioni


Nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, il conservatore dovrà accedere alla banca dati dell’Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente e appurare che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospendere il procedimento e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 3, coma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.


Nuova causa di scioglimento senza liquidazione società di capitali – Decreto Semplificazioni


Il comma 2 dell’art. 40 interviene poi sulle società di capitali, introducendo un’ulteriore causa di scioglimento senza liquidazione quando sussistono indicatori obiettivi che non lasciano margine ad alcuna discrezionalità, ossia, nel caso di omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o nel caso di mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  1. il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
  2. l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata.

L’articolo 40 inoltre, ai commi 3, 4 e 5 delinea gli altri compiti posti a carico del conservatore nella procedura di cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese delle società di capitali nella fattispecie introdotta al comma 2 del medesimo articolo e innanzi delineata, ossia:

  • iscrizione d’ufficio della propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese;
  • comunicazione dell’avvenuta iscrizione agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese.

60 giorni per presentare domanda di prosecuzione dell’attività


Agli amministratori è assegnato un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.
Nel caso in cui venga presentata formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore è tenuto ad iscrivere d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.

In caso contrario, decorso il termine di cui 60 giorni, il conservatore del registro delle imprese, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, deve provvedere, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal registro medesimo.


La determinazione del conservatore va comunicata agli interessati


Ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione. Contro la determinazione del conservatore, l’interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.


Ai sensi del comma 8 dell’art. 40 in esame, devono essere iscritte nel registro delle imprese con comunicazione unica d’ufficio, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al fine della trasmissione immediata all’Agenzia delle entrate, all’lNPS, all’lNAIL, ed agli altri enti collegati:

  • le determinazioni del conservatore non opposte;
  • le decisioni del giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del codice civile;
  • le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell’articolo 2192 del codice civile.

Nuova procedura di cancellazione dal registro imprese anche per Start up innovative e pmi innovative

Al comma 9, l’articolo 40 si occupa invece della cancellazione dalla sezione speciale del Registro imprese delle Start up innovative, riscrivendo il comma 16 dell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e prevedendo anche per tale tipologia di impresa che la cancellazione dalla sezione speciale del registro venga effettuata ad opera del conservatore; recita infatti la nuova disposizione «16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l’incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.»
Analoga previsione annuncia l’articolo 40 al comma 10 per le PMI innovative.  
Contro il provvedimento del Conservatore resta comunque garantito anche in tali casi il ricorso al giudice del registro.


Enti cooperativi. Scioglimento e cancellazione dall’albo


Il comma 11 dell’art. 40 del Decreto Semplificazioni introduce un ulteriore comma, dopo il primo, all’art. 223 septiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie che si occupa, allo stato in maniera particolarmente macchinosa, dello scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da più di cinque anni nel caso di assenza di patrimonio immobiliare.
Con tale nuovo comma, si intende semplificare la procedura di scioglimento delle cooperative e la relativa cancellazione dall’albo con l’intervento di Unioncamere che dovrà comunicare all’Autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi, anche in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.
Alla stessa Autorità di vigilanza viene poi demandato il compito di verificare l’assenza di valori patrimoniali immobiliari attraverso apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti.


Enti cooperativi. Liquidazione coatta


Con il comma 12 dell’art. 40, aggiungendo un secondo comma all’articolo 5 della legge 17 luglio 1975, n. 400, viene inoltre semplificata la procedura di purgazione dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, prevedendo che la trasmissione del decreto di cancellazione dell’ente venga effettuata via PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che deve provvedere, tempestivamente, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate nel decreto. La previsione si è resa necessaria, da quanto si apprende dalla Relazione illustrativa al decreto, in quanto ancora oggi molte conservatorie richiedevano la trasmissione cartacea del documento provocando ritardi irrimediabili nella procedura di liquidazione coatta amministrativa e scioglimento per atto dell’autorità.


Modifiche al Codice Civile – art. 2492 c.c. e art. 2495 c.c.


Il comma 12 -ter dell’art. 40, interviene infine sul Codice Civile, apportando modifiche agli artt. 2492 c. c. e 2495 c.c.

Con riferimento all’art. 2492 c.c. che detta disposizioni in merito al bilancio in sede di liquidazione, si aggiunge un ulteriore comma dopo il terzo. Il terzo comma dell’articolo 2492 c.c., infatti, prevede che nei 90 giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. Il comma inserito dal Decreto Semplificazioni stabilisce che entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere deve comunicare la notizia in via telematica, ai fini dell’annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese. Dopo il quarto comma dello stesso articolo, in base al quale “I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti”, viene inoltre aggiunto un ulteriore comma che impone al cancelliere di trasmettere, entro cinque giorni, un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo, al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione.


L’articolo 40 interviene, da ultimo, sull’articolo 2495 c.c. in materia di cancellazione delle società dal Registro delle imprese, cui viene aggiunta una nuova previsione, in base alla quale, “decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società, qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere” .

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