Le attività di gestione e liquidazione dei sinistri resi dalle società assicurative nell’ambito dei contratti di riassicurazione dei rischi nel ramo n. 18 (Assistenza) sono imponibili IVA, non essendo riconducibili né alle operazioni di riassicurazione, né alle prestazioni di mediazione e intermediazione in ambito assicurativo, per le quali si applica l’esenzione di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.
È il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 63 del 5 ottobre 2020, in merito al trattamento applicabile, ai fini dell’IVA, alle prestazioni di servizi relative all’attività di gestione sinistri svolte dalle società assicurative operanti nel ramo Assistenza, nell’ambito di contratti di riassicurazione, in virtù di mandati con rappresentanza ricevuti dalle società riassicurate.
L’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 non è applicabile alla luce della sentenza di cui alla causa C-40/15 del 17 marzo 2016 (Aspiro), con la quale la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto imponibile l’attività di liquidazione dei danni derivanti da sinistri affidata dall’assicuratore ad un terzo in considerazione dell’insussistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di liquidazione e l’assicurato.
In assenza di tale vincolo, la prestazione di servizi, pur costituendo una componente essenziale dell’operazione di assicurazione, viene a costituire il frazionamento di una delle attività esercitate dalle imprese di assicurazione e, per tale motivo, perde la qualifica di operazione esente.
L’Agenzia ha escluso anche che le prestazioni relative alla gestione dei sinistri siano riconducibili alle attività dei mediatori e intermediari, in quanto non presentano alcuna connessione con la ricerca di potenziali clienti per la conclusione dei contratti con le imprese assicuratrici.
L’impossibilità di configurare la gestione e liquidazione dei sinistri resi dalle società assicurative nell’ambito dei contratti di riassicurazione dei rischi nel ramo Assistenza quale attività di mediazione o intermediazione esclude il carattere accessorio dei servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, avendo la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 11442 dell’11 maggio 2018 – limitato la nozione di accessorietà rilevante in tema di assicurazioni alle sole prestazioni di servizi relative a quelle di assicurazione e di riassicurazione, rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione.
In conclusione, l’attività di gestione e liquidazione dei sinistri volta dalle società riassicuratrici, in assenza dei presupposti per l’applicazione del regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 2) e 9), del D.P.R. n. 633/1972, è da considerare imponibile agli effetti dell’IVA.
Tenendo conto della complessità della questione, delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni rilevanti ai fini in esame e dell’assenza di precedenti chiarimenti amministrativi, per le violazioni commesse prima della pubblicazione della risoluzione n. 63/E/2020 non sono sanzionabili in applicazione dell’art. 6, comma 2, del DLgs. n. 472/1997.