Beneficia dell’esenzione da IVA il noleggio di imbarcazioni battenti bandiera italiana e/o comunitaria utilizzate per l’assistenza e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare, ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi.
È quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 445 del 6 ottobre 2020, in merito al trattamento IVA dell’affidamento del servizio di noleggio di unità navali battenti bandiera italiana e/o comunitaria funzionale all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare, ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi, nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Il noleggio delle unità navali garantisce sia l’assistenza alloggiativa, sia una serie di servizi necessari e indispensabili per la gestione dell’accoglienza dei migranti in situazione di particolare disagio sociale dovuto all’obbligo del periodo di quarantena.
Ad avviso dell’Agenzia, ricorrono, nel caso di specie, i requisiti richiesti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. n. 633/1972, riferita alle “prestazioni proprie dei brefotrofi, case di riposo per anziani e simili”, comprendenti anche le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, nonché le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
In merito all’ambito applicativo di tale disposizione, in giurisprudenza è stato affermato che l’elemento idoneo a qualificare la prestazione ai fini dell’esenzione è l’alloggio, siccome le restanti prestazioni considerate dalla norma – vale a die la somministrazione di indumenti, medicinali e dello stesso vitto, nonché le prestazioni curative e le altre prestazioni agli ospiti della casa – rivestono carattere meramente accessorio e, inoltre, sempre agli effetti dell’esenzione, è stato rilevato che i destinatari delle prestazioni medesime devono essere persone meritevoli di particolare protezione (Cass., 3 settembre 2001, n. 11353).
Nello stesso senso si era già espressa l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 74 del 27 settembre 2018, precisando che il citato art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. n. 633/1972, nel fare riferimento alle “prestazioni proprie dei brefotrofi, case di riposo per anziani e simili”, non intende fornire una elencazione tassativa delle strutture agevolabili, potendo rientrare nel regime di esenzione anche le strutture diverse, aventi le medesime caratteristiche di quelle espressamente considerate. Requisito essenziale per il beneficio dell’esenzione è la fornitura di un servizio complesso che, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio in via primaria, a favore di soggetti migranti in situazione di particolare disagio sociale, sia composto anche da servizi accessori e di supporto.
Le indicazioni di giurisprudenza e di prassi sopra richiamate hanno, pertanto, portato l’Agenzia a concludere che il noleggio delle unità navali – garantendo sia l’assistenza alloggiativa, sia una serie di servizi necessari e indispensabili per la gestione dell’accoglienza dei migranti durante il periodo di quarantena – è esente da IVA.