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Credito locazione: confermato il principio della continuità aziendale in caso di cessioni d'azienda

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Credito locazione: confermato il principio della continuità aziendale in caso di cessioni d'azienda

giovedì, 08 ottobre 2020

Passano i mesi e le agevolazioni fiscali messe in campo dal legislatore legate ai primi mesi dell'emergenza Covid-19 prendono sempre più forma, e con esse arrivano i chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria, chiarimenti forniti sulla base di specifici interpelli presentati dai contribuenti.

In particolare, si analizza il contenuto delle Risposta n. 440 e della Risposta n. 442 con oggetto il credito d'imposta per canoni di locazione relativi a immobili ad uso non abitativo e a contratti d'affitto d'azienda.

Credito locazione: cosa fare in caso di pagamento anticipato del canone

Il quesito è il seguente:

L'istante, titolare dell'attività a carattere stagionale svolta a seguito di contratto di affitto d'azienda sottoscritto nel mese di dicembre 2019, in relazione all'emergenza COVID-19 ed agli aiuti previsti dall'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 mediante concessione di un credito d'imposta (nel caso specifico, del 30 per cento), commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 e con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020, per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto di azienda, prospetta il seguente caso.

L'istante dichiara di aver "pagato totalmente il canone pattuito in maniera anticipata all'atto della sottoscrizione del contratto" e, pertanto, in base al tenore letterale della disposizione contenuta nell'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 sarebbe escluso dal beneficio.

Ciò premesso, il contribuente chiede di conoscere se la disposizione in argomento si riferisca esclusivamente agli importi versati nell'anno 2020 o "se valga anche per coloro che hanno anticipatamente pagato l'affitto nell'anno precedente, anche se effettivamente di competenza dell'anno 2020".

Quali possibilità per l'istante?

L'istante potrà usufruire lo stesso del suddetto credito d'imposta seguendo quanto indicato nel paragrafo 5 della Circolare 14/E/2020 (Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto).

Per la verifica del requisito sulla riduzione di fatturato rispetto al 2019 vale quanto già esposto per la trattazione della Risposta n. 402 del 24 settembre 2020: in questi casi vale il principio della continuità aziendale (confronto di fatturato mesi del 2019 dell'azienda trasferita con il fatturato relativo agli stessi mesi del 2020 del soggetto avente causa).

Il principio della continuità aziendale

La Risposta n.442 ricalca esattamente quanto appena affermato in ambito di continuità aziendale.

Il quesito è il seguente:

La società istante ALFA S.R.L ha iniziato la propria attività stipulando, nel mese di settembre 2019, un contratto di affitto d'azienda con l'impresa individuale BETA di TIZIO.

L'azienda è gestita negli immobili siti in ... , condotti in locazione in forza di contratto stipulato nel mese di aprile 2019, della durata di sei anni, nel quale la società affittuaria è subentrata in qualità di affittuaria dell'azienda. L'azienda viene condotta con lo stesso personale dipendente e gli stessi strumenti e clientela dell'affittante.

L'articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. "Decreto rilancio") ha istituito, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, un credito d'imposta "nella misura del 60 per cento del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola ...ecc.", spettante a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

La società ha già corrisposto alla proprietà i canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Ciò premesso, l'istante chiede se sia possibile fruire del credito d'imposta di cui al menzionato articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020.

All'istante, previa verifica di tutti i requisiti per poter accedere al credito, può ragionare in continuità aziendale, raffrontando gli stessi mesi del 2019 con il 2020; il calcolo della riduzione del fatturato ex art. 25, comma 5 Dl Rilancio putrà essere effettuato confrontando l'ammontare di fatturato di ciascuno dei mesi interessati relativi al 2019 con gli stessi mesi del 2020 dell'azienda affittata, "ancorchè nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del soggetto dante causa (concedente)".

Si ricorda che...

Il comma 5 dell'art. 28 è stato modificato nel seguente modo dall'art. 77/2020 (in fase di conversione in legge): il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente . Tali modifiche diventeranno efficaci acquisito il parere della Commissione Europea sugli aiuti di Stato (« Per le imprese turistico-ricettive, il credito d’imposta spettarà fino al 31 dicembre 2020)

 

 

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