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Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a casse con fine assistenziale

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Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a casse con fine assistenziale

giovedì, 08 ottobre 2020

Con la Risposta a interpello 6 ottobre 2020, n. 443, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il quesito inteso a conoscere il corretto trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Sanitaria in sostituzione del Premio di Risultato, erogato ai dipendenti ai sensi dell'art. 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208/2015 e dal D.M. 25 marzo 2016.

L’interpello 

Nel caso di specie, la Banca istante ha istituito un premio variabile di risultato per l’esercizio 2019 e i dipendenti avranno la possibilità di beneficiarne, in luogo della sua corresponsione in forma monetaria, mediante l’accesso a un sistema di welfare aziendale, volto a consentire agli stessi la fruizione di un insieme di servizi e prestazioni di varia natura, finalizzati al benessere personale e al supporto della vita familiare, nonché al potenziamento della propria copertura previdenziale e sanitaria.

È previsto anche un nuovo servizio di assistenza sanitaria erogato da una cassa, avente esclusivamente fine assistenziale, le cui prestazioni rientrano in tre categorie: 1) rimborso delle spese mediche; 2) copertura del rischio di non autosufficienza (c.d. “Long Term Care”); 3) copertura per spese odontoiatriche. Inoltre, per le prestazioni relative alla copertura LTC e alla copertura per le spese odontoiatriche, la cassa stipula distinte polizze assicurative, destinando parte della contribuzione ricevuta al versamento del premio assicurativo.

L’istante chiede quindi se la contribuzione versata alla cassa sanitaria per l’attivazione del pacchetto sanitario sia esclusa o meno dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beneficiari, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR.

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia rileva che le prestazioni sanitarie offerte dalla cassa perseguono le finalità individuate dalla norma, di conseguenza i contributi versati a copertura di tali prestazioni possono godere del regime fiscale di non concorrenza al reddito imponibile (art. 51, comma 2, lett. a), TUIR), sempreché sia rispettato il principio mutualistico.

Tuttavia, non assume carattere di assistenza sanitaria la parte di contribuzione destinata alla copertura odontoiatrica, così come rappresentata nei pacchetti 2 e 3 (sopra descritti), né la parte di contribuzione destinata alla copertura LTC nel pacchetto 3. In tali casi la cassa sarà contraente unico della polizza e i dipendenti iscritti i beneficiari.

Essendo però il valore dei premi assicurativi in questione non superiori a 258,23 euro, essi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 3, TUIR), sempreché nel medesimo periodo d’imposta i lavoratori non siano stati destinatari di “valori” superiori al predetto importo.

Riguardo infine il trattamento fiscale della quota associativa corrisposta alla cassa sanitaria, insieme alla contribuzione annuale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, secondo l’Agenzia non è corretto escludere dalla base imponibile la quota a carico del lavoratore, in quanto l’importo non è direttamente inerente agli obiettivi perseguiti dalla cassa sanitaria, che mira ad assicurare ai lavoratori un maggior livello di copertura sanitaria. Non è quindi possibile estendere la qualificazione di contributo, ex art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, alla quota associativa a carico del dipendente, con la conseguenza che la stessa non potrà essere oggetto di conversione del premio di risultato.

Per la quota associativa del datore di lavoro, essendo quantificata forfetariamente in ragione del numero dei lavoratori aderenti, non potendo ravvisarsi un collegamento diretto tra il versamento del datore di lavoro e la posizione di ogni singolo iscritto alla cassa, l’Agenzia ritiene che non è possibile riconoscere in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti del lavoratore

 

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