Per il noleggio, la locazione e il leasing di imbarcazioni il nuovo regime Iva vale solo per i contratti conclusi dal 1° novembre 2020 in avanti. Questo è il chiarimento fornito con la risoluzione 62/E del 30 settembre 2020 che consente agli operatori una finestra di 30 giorni per concludere i relativi contratti e beneficiare delle agevolazioni della forfettizzazione dell’Iva relativa.
In particolare, la risoluzione fornisce un’importante precisazione (cosa molto discussa nel settore) circa la decorrenza della nuova disciplina applicabile nella determinazione del luogo della prestazione ai fini IVA dei contratti di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di unità da diporto di cui agli articoli 7-quater lettera e) e 7-septies lettera e-bis), del D.P.R. 633/72.
Le predette disposizioni erano state modificate dal comma 725 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2020 che – nella versione originaria con riguardo alle sole prestazioni a breve termine di cui all’art. 7-quater ed in forza dell’art. 48, comma 7, del decreto semplificazioni con riguardo anche alle operazioni non a breve termine di cui all’art. 7-septies – ha stabilito l’applicabilità del solo principio di effettività, con l’abbandono quindi di criteri forfetari o presuntivi, per la determinazione e la prova del luogo delle operazioni rilevante ai fini IVA. In forza delle richiamate modifiche, il servizio reso può ritenersi escluso dalla base imponibile IVA per mancanza del presupposto territoriale soltanto ‘qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione stessa’.
La novità normativa determina in pratica la fine delle percentuali presuntive forfetarie che erano state previste dalle Circolari 47/E del 2002, 38/E del 2009 e 43/E del 2011, variabili in considerazione della lunghezza e del sistema di propulsione dell’unità da diporto, che vengono sostituite da percentuali variabili e da determinare caso per caso in ragione dell’effettiva utilizzazione del mezzo all’interno ovvero all’esterno del territorio europeo. L’articolata produzione normativa sul tema ha determinato non poche incertezze applicative e dubbi anche sulla decorrenza delle nuove disposizioni.
Con la Risoluzione N. 47/E del 17 agosto 2020 era stato chiarito che le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea come delineate nei citati documenti di prassi avrebbero potuto continuare a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, effettuate anteriormente al 1 novembre 2020.
Con la Risoluzione N. 62/E di ieri l’Agenzia delle Entrate è molto opportunamente intervenuta a chiarire la portata da attribuire alla locuzione “Alle operazioni... effettuate anteriormente alla data del 1° novembre 2020”, vitale al fine di delimitare, sul piano temporale, la disciplina applicabile alle prestazioni di servizi tipiche del mercato della nautica da diporto. Coerentemente con quanto era stato previsto dal punto 6 del provvedimento direttoriale prot. n. 234483 del 15 giugno 2020 – il provvedimento attuativo pubblicato con riguardo alla prima versione del comma 725 della Legge Finanziaria del 2020, limitato al cambio di criterio per le sole prestazioni di servizi a breve termine – l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea delineate nelle Circolari 47/E del 2002, 38/E del 2009 e 43/E del 2011 possono continuare a trovare applicazione in relazione alle operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio, ed altri contratti simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente alla data del 1° novembre 2020.