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Bonus facciate sulle pareti laterali e posteriori dell’edificio?

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Bonus facciate sulle pareti laterali e posteriori dell’edificio?

giovedì, 01 ottobre 2020

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta ancora, con la risposta n. 415 dello scorso 25 settembre, sul tema del “bonus facciate” ed in particolare sulla possibilità o meno di beneficiarne in relazione a pareti non frontali dell’edificio.

In particolare, nel caso prospettato nell’interpello, gli istanti intendono eseguire lavori sulle facciate esterne dell'edificio, relativi alla messa in sicurezza e ripristino dei frontalini dei balconi, alla messa 

  • sulle due pareti laterali (visibili dalla strada, così come la facciata, la quale però non è oggetto di intervento, in base a quanto esposto nel quesito); 
  • e su quella posteriore dell'edificio (non visibile dalla strada, pur costituendo lato del perimetro esterno dell'edificio).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ripercorre i riferimenti normativi e di prassi di riferimento e riepiloga i tratti essenziali dell’agevolazione.

In particolare, 

  • l’articolo 1 comma 219 della L. 160/2019 introduce l’agevolazione consistente nella detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna degli edifici esistenti” ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • secondo quanto indicato nella circolare n. 2/E del 2020, sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".

E pertanto, nel caso in esame, l’istante può fruire del bonus facciate a condizione che la parte del perimetro esterno dell'edificio, oggetto dell'intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica. 

L’Agenzia delle Entrate non risponde in modo diretto al quesito posto, ma sembra doversi concludere che il bonus facciate, previo il rispetto di tutti i requisiti richiesti:

  • spetti in relazione alle spese che riguardano l’intervento sulle due pareti laterali visibili dalla strada, in quanto facenti parte, appunto, sull'involucro "esterno visibile dell'edificio”;
  • non spetti invece in relazione alle spese che riguardano l’intervento sulla parete posteriore dell'edificio, in quanto non visibile dalla strada.

Quanto alla visibilità o meno dalla strada, si tratta di una valutazione da fare mediante accertamento di fatto: giova ricordare, tra l’altro, che con la precedente risposta n. 348 dell’11 settembre scorso e, prima ancora con la risposta n. 296 del 1° settembre, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’agevolazione spetta anche sulle facciate interne:

  • se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico:
  • anche se visibili solo parzialmente (non specificando in quale misura debba essere “parzialmente visibile”, il che renderà non sempre agevole, a parere di chi scrive, stabilire il verificarsi di tale condizione).

Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate (come quelle sulla parete posteriore non visibile dalla strada) possono rientrare tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR per interventi di recupero del patrimonio edilizio, se sono rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a tale agevolazione.

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