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Vendite delivery: ok alla trasmissione telematica dei corrispettivi

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Vendite delivery: ok alla trasmissione telematica dei corrispettivi

mercoledì, 30 settembre 2020

Una società desidera attivare un servizio di Vendita delivery così strutturato:

  • ordine da parte del cliente tramite app o sito internet con indicazione dei propri dati personali e del luogo di consegna;
  • pagamento tramite app o sito internet;
  • trasporto dei beni prodotti dalla società istante da rider incaricati dai gestori dell'app/sito internet;
  • consegna a domicilio al cliente del prodotto prenotato

Tale attività è qualificabile come commercio elettronico indiretto e, pertanto, è esonerata ( vedi Decreto Mef del 10 maggio 2019) dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. La società intende, però, optare in modo spontaneo per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi: è possibile procedere in tal senso? se possibile, va bene installare in ogni locale non aperto al pubblico ma dedicato alla vendita delivery un Server- Registratore telematico collegato ad un unico punto cassa (o massimo 3)?

Con la pubblicazione della Risposta n. 416 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito entrambi i punti:

  • l'attività è di fatto esonerata dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ma la società può esercitare la facoltà di adempiervi, secondo quanto previsto dal citato decreto Mef (I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 (ovvero, i cd. "casi di esonero") possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni);
  • è possibile procedere con l'installazione di un autonomo Server-RT in ogni locale non aperto al pubblico collegato ad un punto cassa presente in loco, tenuto conto che tutti i prodotti oggetto di vendita on line sono fisicamente prodotti in locali non aperti al pubblico; in questo caso il negozio non è fisico ma solo virtuale.
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