Durante il periodo emergenziale, in linea con le disposizioni emanate dal Governo al fine di sostenere il lavoro e l’economia del Paese, l’INPS, aveva pubblicato la circolare n. 64 del 28 maggio 2020, in cui forniva le indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, così come previsto dal D.L. Cura Italia e dal D..L. Rilancio.
L’Ente ha comunicato che “………. l’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020. Resta fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione”
Pertanto, ci sara’ tempo fino al 30 settembre 2020 per presentare all’Inps domanda per la richiesta di rateizzazione dei contributi sospesi in virtù dell’emergenza Covid-19.
L’Istanza
La domanda di rateizzazione dei contributi sospesi deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online, tramite SPID e PIN o CNS, direttamente dal titolare, dal legale rappresentante o dagli intermediari e consulenti abilitati.
Le indicazioni
Sul sito dell’Ente previdenziale e’ disponibile il “Manuale Utente SCA Covid-19 Entrate INT” in cui sono presenti le linee guida per l’inserimento delle istanze di sospensione del versamento dei contributi previdenziali.
Per inserire una nuova istanza, cliccando sull’apposito link, e’ necessario compilare i seguenti campi:
N.B.: Per i DATORI DI LAVORO CON DIPENDENTI questa funzionalita’ è presente solo se l’utente ha una delega attiva su una o più posizioni contributive della gestione
Va specificato un ruolo tra Titolare, Legale Rappresentante, Altro responsabile e Intermediario. ed indicare una gestione tra quelle disponibili nella lista:
ed indicare una gestione tra quelle disponibili nella lista:
Datori di lavoro con dipendenti
Occorre selezionare il riquadro corrispondente alla gestione di proprio interesse, inserire nel campo corrispondente la Matricola INPS.
Dopo aver completato i dati del richiedente e della ditta e’ obbligatorio selezionare almeno un articolo che dia diritto alla sospensione:
Al fine di agevolare i nostri utenti, ricordiamo le casistiche corrispondenti alle normative citate:
Dettato normativo | Soggetti |
Art 5 D.L. 9/2020 | Per coloro che risiedono nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 |
ART. 61, comma 2, D.L. Cura Italia |
Per i soggetti con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Risultano destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
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ART. 61, comma 5, D.L. CURA ITALIA | Risultano titolari della sospensione dei versamenti sopra menzionati le:
· le federazioni sportive nazionali; · gli enti di promozione sportiva; · le associazioni; · le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche. |
ART. 62, comma 2, D.L. CURA ITALIA | Gli esercenti attivita’ di impresa arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 (dal 17 marzo 2020) |
ART. 78, comma 2, D.L. Cura Italia | Risultano beneficiarie della sospensione le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. |
Art 18 comma 1 -2 D.L. 23/2020 |
Rubricato come: “Sospensione dei versamenti tributari e contributivi”, la normativa disciplina che sono titolari dell’agevolazione: - i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ( 9 aprile 2020), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta; - i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. |
Terminata la compilazione del modulo per la presentazione dell’istanza, se tutti i dati sono stati inseriti correttamente si puo’ procedere mediante la presa d’atto e la firma.
Artigiani e Commercianti
Come per i datori di lavoro con dipendenti, anche in questo caso, necessario selezionare il riquadro corrispondente alla gestione di proprio interesse, e inserire nel campo corrispondente il Codice Posizione.
NOTA BENE: Per una corretta compilazione e’ obbligatorio specificare:
· i dati del soggetto titolare;
· la condizione che dà diritto alla sospensione;
· il Codice Fiscale
· la Denominazione dell’impresa ;
· modalità di restituzione (In unica soluzione oppure dilazionato)
Si ricorda che, dopo aver compilato tutti i campi obbligatori, si puo’ procedere con il tasto ‘Avanti’ per confermare la pagina successiva e procedere mediante la presa d’atto e la firma.
Gestione Separata Committenti
Per inserire una nuova istanza per la gestione SEPARATA COMMITTENTI occorre selezionare il riquadro corrispondente alla gestione di proprio interesse e inserire nel campo corrispondente il Codice Fiscale.
In questo caso e’ obbligatorio, per la corretta compilazione della domanda, specificare un importo su un periodo ed il numero di rate. Se si specificano importi su più periodi dello stesso codice sospensione, il numero delle rate deve essere lo stesso.