L’8 settembre 2020, la FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD, ADLC, DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parte, e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf dall'altra, hanno sottoscritto il ccnl che disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico. Tale ccnl si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
Con il nuovo ccnl, ci troviamo in presenza delle seguenti novità:
1) vengono modificati alcuni inquadramenti, ossia viene inserita la dicitura di “assistente familiare”; infatti i livelli CS e DS concernono l’assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
2) vengono introdotte varie indennità (art. 34 del ccnl 8-09-2020):
a) l’indennità baby sitter, secondo la quale all'assistente familiare inquadrata nel profilo B Super), sino al compimento del sesto anno di età di ciascun bambino assistito avrà diritto a percepire, oltre al minimo retributivo, anche l'indennità mensile di € 115,76 (€ 0,70 orari). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore;
b) l’indennità assistenza più persone non autosufficienti, ossia al lavoratore inquadrato nel livello C Super) o D Super) addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente, è altresì dovuta l'indennità mensile di € 100 (€ 0,43 orari). Tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore;
c) l’indennità per i possessori di certificazione di qualità, secondo cui al lavoratore inquadrato nei livelli B), B super), C super) e D super) in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l'indennità mensile di € 10 per i livelli BS e CS (€ 0,04 orari) e di € 8 per il livello B (€ 0,03 orari). Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di miglior favore complessivamente percepiti dal lavoratore. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo D super) tale indennità è assorbita da quella di funzione. Allo scadere della validità della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 tale indennità non sarà più dovuta;
3) viene modificato il periodo di prova (art. 12 del ccnl 8-09-2020); infatti, viene stabilito che, dal 1° ottobre 2020, i prestatori di lavoro sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito pari a 30 giorni di lavoro effettivo. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
4) viene cambiata la durata dei permessi retribuiti (art. 19 del ccnl 8-09-2020); infatti, viene previsto che i lavoratori hanno diritto ai seguenti permessi individuali retribuiti:
a) per l'effettuazione di visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare (coincidenti almeno parzialmente con l'orario di lavoro): 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori tempo parziale/studenti;
b) per comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2º grado: 3 giorni lavorativi;
c) al lavoratore padre in caso di nascita di un figlio, spettano le giornate di permesso retribuito nella misura prevista dalla normativa vigente;
5) vengono “ritoccati” i permessi per la formazione professionale (art. 20 del ccnl 8-09-2020), prevedendo che i lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 6 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. Fermi i requisiti sopra indicati, per la frequenza di corsi di formazione finanziati o comunque riconosciuti dall'Ente bilaterale Ebincolf, il monte ore annuo dei permessi retribuiti ammonta a 64 ore.